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Un decreto che chiarisce alcuni importanti concetti in materia di sovraindebitamento

È dello scorso 26 marzo il provvedimento del Giudice del Tribunale di Napoli Nord che ha omologato il piano del consumatore facendo delle interessanti osservazioni sulla qualità di consumatore del ricorrente nonché sulla meritevolezza, anche alla luce delle modifiche alla legge n. 3/2012 introdotte nel mese di dicembre 2020 dalla legge n. 176.

Ripercorriamo i passaggi più salienti del decreto.

CONSUMATORE

Con il ricorso depositato il debitore – ritenendosi consumatore – ha chiesto l’omologazione del piano e subordinatamente, qualora il giudice gli riconoscesse la qualità di professionista, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di votare la proposta di accordo.

Il Giudice, in aderenza con quanto previsto dall’art. 6 della legge n.3, gli riconosce la qualità di consumatore in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto e, a corredo, fa riferimento a una serie di altre norme della legge sul sovraindebitamento:

Art. 7, comma 1 terzo periodo richiamato dall’art. 12 bis, comma 3 / Art. 7, comma 2 / Art. 8, comma 3 bis / Art. 9, comma 3 / Art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) / Art. 16, comma 1, lett. b).

Tali disposizioni, a parere del Giudice, fanno emergere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Il Tribunale delinea quindi in tre punti il concetto di consumatore, anche alla luce della normativa dettata dal CCII (art. 2, comma 1 lett. d), ossia un soggetto

  1. che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
  2. che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;
  3. che non abbia la qualità di imprenditore e quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Un altro interessante passaggio del provvedimento, ponendosi dal punto di vista dei creditori, fa riferimento a quanto previsto dalla relazione illustrativa al codice della crisi di impresa: “È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all’approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata”.

Sulla qualifica di consumatore viene altresì specificato che dovrà riconoscersi al soggetto che:

  • non ha mai svolto l’attività di imprenditore;
  • svolge attività d’impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;
  • ha svolto l’attività d’impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali.

Per il caso di specie il Giudice ha riconosciuto la qualifica di consumatore al ricorrente in quanto la sua insolvenza è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento stipulati per soddisfare esigenze di solidarietà familiare.

 

GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

Il decreto interpreta il criterio della meritevolezza nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento alla luce delle novità introdotte con la legge n. 176/2020.

Nel caso di specie il Giudice rileva che non ricorre la condizione ostativa all’omologa di cui all’art. 12 bis, comma 1 della legge n. 3: che il consumatore abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Oltre a quest’ultima sul piano soggettivo (alla quale si aggiunge la mala fede), il legislatore, con la nuova normativa, ha previsto, sul piano oggettivo, quale ulteriore condizione ostativa l’aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione e specificamente 5 anni, oltre che prevedere un limite massimo delle richieste (tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l’effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Questo nell’ottica – come non manca di sottolineare il Tribunale – di non frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica sottese all’istituto consistenti non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

Queste considerazioni portano l’organo giudicante a rilevare in conclusione, prima di soffermarsi sul caso specifico, che  la finalità perseguita dal legislatore con il giudizio di meritevolezza è quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Un decreto “illuminante” della nuova normativa già in vigore e di quella che a breve entrerà in vigore con il CCII in materia di sovraindebitamento.