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Verso l’annullamento dei debiti dei contribuenti

Il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia del 14 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021 delinea tempi e procedure per il condono automatico dei debiti tributari previsto dall’art. 4, commi da 4 a 10 del D.L. n. 41/2021

Si tratta dei ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 a condizione che il debitore non superi il limite di 30.000 euro di reddito nell’anno d’imposta 2019.

Di seguito tutti gli steps:

  • superato quello del 20 agosto che prevedeva la trasmissione da parte dell’agente della riscossione all’AE dell’elenco dei codici fiscali presenti nel proprio sistema informativo alla  data  del  23  marzo  2021 dei contribuenti con debiti fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L’Agenzia delle Entrate dovrà verificare, sulla base dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, se ai codici fiscali segnalati corrispondono redditi fino a 30.000 euro relativi all’anno d’imposta 2019.

  • Entro il 30  settembre, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali, gli restituisce quindi l’elenco.
  • L’annullamento automatico dei debiti è previsto entro il  31 ottobre: il compito sarà affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione, supportata dall’Agenzia delle Entrate.
  • Per il conseguente discarico ed eliminazione dalle relative scritture patrimoniali l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati su supporto magnetico ovvero in via telematica, entro il 30 novembre, l’elenco delle quote annullate.

È opportuno ricordare che, a prescindere dai requisiti richiesti, lo stralcio delle cartelle non si applica:

  • alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
  • all’IVA riscossa all’importazione.

Sarà possibile invece beneficiare della cancellazione automatica anche per i debiti ricompresi nella definizione agevolata e specificamente nelle rottamazioni previste:

  • dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (rottamazione ter);
  • dall’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
  • dall’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Il condono riguarderà circa 2,5 milioni di contribuenti.