Studio Legale Pagano & Partners

Approvato il piano di sovraindebitamento richiesto dagli avv.ti Monica Pagano, Matteo Marini e Danilo Griffo.

Purtroppo lo stato di sovra-indebitamento rappresenta, attualmente, uno fenomeno sociale sempre più in crescita nel nostro Paese. Giornalmente, infatti, riceviamo richieste di aiuto da parte di numerosi clienti che vertono in questa situazione di bisogno e necessità.

Al fine di comprendere meglio la tematica, occorre tracciare alcune nozioni basilari sul tema.

Lo stato di sovra-indebitamento, si manifesta quando il debito risulta maggiore del reddito fruibile.

Le ragioni di tali difficoltà, possono derivare da una serie di motivi, quali la perdita del lavoro, piuttosto che una cattiva gestione della liquidità ecc.. Indipendentemente dalle cause che provocano tale difficoltà, al fine di far fronte a tale situazione, è stata introdotta una legge specifica, definita come “legge salva-suicidi”, ovvero la legge n. 3/2012. Tale legge rappresenta, infatti, una vera e propria ancora di salvezza per tutti coloro che sono vittima del fenomeno del sovra-indebitamento.

La legge n. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale legge, prevede in favore di alcuni – consumatori, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli… – ed in presenza di determinati requisiti oggettivi, la possibilità di accedere ad un’apposita procedura di composizione della crisi e trovare, dunque, un accordo di ristrutturazione del debito. Le azioni prospettabili, sono le seguenti:

  1. la procedura di accordo del debitore;
  2. la procedura del piano del consumatore;
  3. procedura di liquidazione del patrimonio.

Restando in tema, vi segnaliamo un importante e recente provvedimento in tema di sovra-indebitamento che ha coinvolto dei nostri clienti.

I ricorrenti,  garanti dei crediti concessi all’impresa gestita dai figli, in seguito ad alcune vicende negative a loro non direttamente imputabili, si trovano  nella condizione di dover adempiere alle obbligazioni contratte dall’azienda, da loro garantita, “sprofondando”, così, in una situazione di sovra-indebitamento.

A fronte della difficile situazione in cui i soggetti vertono, gli Avv.ti Monica Pagano, Matteo Marini dello Studio Legale Pagano & PartnersDanilo Griffo dello Studio Legale Riccio-Griffo & Partners decidono di ricorrere alla procedura prevista dalla legge n. 3/2012, presentando un’apposita proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, e chiedendo, nel caso di specie, che venga disposta la liquidazione del patrimonio.

In seguito alle richieste di parte, l’organo competente, ravvisati i requisiti necessari per ricorrere alla procedura, cioè che l’istante:

  • non può essere assoggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
  • non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla legge 3/2012;
  • non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dalla art. 1 R.D. 16.03.1942 n. 267, in quanto persona fisica/consumatore che non ha mai svolto attività d’impresa;
  • versa in una situazione di sovra indebitamento di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti dalla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili;

in data 23 marzo 2017, dichiarando aperta la procedura di liquidazione, precisava quanto segue: “dispone sotto pena di nullità che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore….” .

Tale provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia è lodevole: infatti, a seguito della pronuncia del giudice delegato, i ricorrenti, vessati dai debiti accumulati negli anni, hanno potuto beneficiare della sospensione della procedura esecutiva pendente, garantendo così il soddisfacimento di tutti i creditori – nei limiti dei beni concessi nella procedura – e la conseguente estinzione integrale dei debiti.

Trovate in allegato il provvedimento.

 Dott.ssa Irene Giorgi                      Avv. Monica Pagano                      Avv. Matteo Marini


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