Studio Legale Pagano & Partners

Il sovraindebitamento dei clienti origina dall’aumento delle rate di mutuo

La coppia ha contratto debiti per oltre 420mila euro: il Tribunale di Parma applica la legge 3/12

Dopo il matrimonio, avvenuto nel 2004, la coppia iniziava a contrarre debiti: dapprima, avendo bisogno di liquidità per poter acquistare gli arredi necessari alla casa coniugale, chiedeva un prestito personale, l’anno successivo stipulava un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile.

Purtroppo però, a causa della variabilità del tasso, dal 2006, le rate mensili passavano da poco meno di € 800,00 a € 1.400,00 causando le prime problematiche per la famiglia.

La necessità di dover contrarre altri finanziamenti per la ristrutturazione dell’immobile e per l’acquisto di un’auto sembravano, in quegli anni, aver portato la coppia a un punto di non ritorno.

Nel 2007, per tentare di risolvere i problemi economici, l’uomo prendeva la decisione di stipulare un nuovo mutuo con un noto istituto rivolto ai dipendenti dell’amministrazione pubblica, all’epoca con tassi molto più vantaggiosi. Ne conseguiva che la rata mensile si abbassava a poco meno di  € 900,00.

La situazione di disagio economico sembrava essere stata risolta allorquando, nel 2012, la crisi economica investiva inevitabilmente anche l’azienda ove tutt’ora presta attività lavorativa la moglie.

Lo stipendio della donna passava da € 1.600,00 mensili a poco meno di € 1.000,00.

Si ritrovavano di nuovo in un tunnel: iniziavano a chiedere aiuti economici ai familiari ed erano costretti a vendere l’auto e acquistarne una più economica. Con grande sofferenza decidevano di vendere l’immobile acquistato.

Nel 2017, dunque, contestualmente alla vendita, acquistavano un nuovo immobile, dove attualmente vivono.

Nonostante il raggiungimento della pensione, a causa delle difficoltà finanziarie persistenti, la donna continuava a lavorare ma tutti i sacrifici non erano sufficienti a fronteggiare le spese della coppia, cui si aggiungevano dal 2013, le spese necessarie per i nipoti minorenni dell’uomo, a lui affidati.

I debiti dell’uomo superavano i 300.000,00 euro e quelli della donna i 90.000,00 euro.

I clienti si sono quindi rivolti allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

 

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

L’uomo mette a disposizione della procedura liquidatoria:

  • l’immobile del valore pari ad euro 145.000,00;
  • l’autovettura del valore di euro 12.600,00, che verrà liquidata solo al termine della durata della procedura in quanto tale bene è necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • una provvista liquida mensile di € 393,50 derivante dalla sua attività lavorativa per tutta la durata della procedura di liquidazione (4 anni) , per un totale di € 18.888,00.

La donna mette a disposizione della procedura liquidatoria:

  1. l’autovettura di valore irrisorio che verrà liquidata anch’essa al termine dei quattro anni della procedura , in quanto bene necessario alle esigenze familiari e lavorative e pertanto funzionale a produrre anche quel reddito familiare la cui parte viene devoluta nella procedura;
  2. una provvista liquida mensile pari ad euro 431,67 derivante dalla sua attività lavorativa per tutta la durata della procedura di liquidazione (quattro anni), per un totale di € 20.720,16.

 

È opportuno rilevare che sullo stipendio dell’uomo e sulla pensione della donna gravavano due cessioni del quinto, in relazione alle quali il Giudice, con il decreto in commento, ha disposto la sospensione.

Interessante quanto affermato: “Sono noti (..) i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali di merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione della cessione del quinto in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento (..) c) un ultimo e prevalente orientamento, peraltro confermato dalla riforma in materia di crisi di impresa (..) valorizzando il favor debitoris che ispira gli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all’ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito”.


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