Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Ivrea apre la procedura liquidatoria ritenendo non opponibile alla stessa la cessione del quinto dello stipendio

Il Giudice ha dunque disposto la sospensione, fino alla durata complessiva della procedura, del prelievo della cessione del quinto dello stipendio del cliente a favore della società finanziaria con cui aveva stipulato il contratto.

Il cliente risiede in provincia di Torino e convive con la compagna e la figlia di lei.

Attualmente è impiegato e ha un contratto a tempo indeterminato.

Il suo stato di sovraindebitamento è principalmente riferibile alle difficoltà economiche sorte nel corso degli anni per varie vicissitudini dovute ai trasferimenti in diverse città nonché a due incidenti stradali.

Essendo dipendente, dal 1998, con un contratto full time a tempo indeterminato, nel 2003 stipulava un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, garantito da ipoteca volontaria.

Negli anni tuttavia veniva trasferito, dall’azienda per cui dipendeva, in ben 3 città diverse, essendo a suo carico non solo la rata del mutuo ma anche i costi di locazione degli immobili situati laddove si trasferiva di volta in volta.

Nel 2005 il cliente acquistava un’autovettura stipulando un finanziamento e la sua situazione economica già precaria subiva, due anni dopo, un drastico peggioramento quando veniva coinvolto in un incidente automobilistico costringendolo, per i danni subiti dall’autovettura, a riscattarla e saldare interamente il finanziamento.

Costretto ad acquistare una nuova autovettura per recarsi a lavoro stipulava, nel 2008, con altra finanziaria, un altro finanziamento. Purtroppo nello stesso anno veniva coinvolto in un nuovo incidente dovendo sostenere i costi di mantenimento dell’autovettura sostitutiva.

Ancora non riuscendo più a far fronte ai canoni di locazione dell’immobile situato nella città dove da ultimo era stato trasferito, gli veniva notificato lo sfratto esecutivo dell’immobile, con contestuale pignoramento in busta paga. Era costretto a ricorrere nuovamente al credito, tramite un’altra società finanziaria.

Decideva pertanto, nel 2012, di trasferirsi in un’altra città prendendo in locazione un nuovo immobile e nel 2013 stipulava un contratto di cessione del quinto con altra finanziaria per saldare le restanti somme dovute all’altra società.

La sua situazione finanziaria diveniva a quel punto insostenibile, costringendolo a ricorrere ancora al credito di altre finanziarie nel 2014 e nel 2015.

Nel 2017 gli veniva notificato un nuovo pignoramento (a seguito dello sfratto) e l’ istituto di credito gli revocava dapprima il fido e riduceva il plafond della carta di credito fino a revocargliela.

 

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Con un debito complessivo pari a più di € 250.000,00, il cliente mette quindi a disposizione dei creditori nella procedura liquidatoria di durata quinquennale

  • l’immobile di sua proprietà e
  • una provvista liquida complessiva di € 21.600,00, da versarsi in n°60 rate mensili di importo pari a 1/5 dello stipendio.

Da rilevare, nel provvedimento ottenuto, come il Giudice ritenga condivisibile l’orientamento interpretativo per cui le cessioni del quinto non siano opponibili alla procedura.

Queste le motivazioni:
– trattasi di credito futuro che sorge solo quando matura il diritto a percepire il rateo mensile;
– la natura concorsuale della procedura in esame determina, sin dal momento della sua apertura, l’applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par condicio; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse in capo ad un solo creditore, per di più chirografario, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.

A beneficio esclusivo del cliente, il dovuto a titolo di cessione del quinto si è per così dire “trasformato” per gli anni di durata della procedura in provvista mensile da versare alla procedura al fine della liberazione totale dai suoi debiti.

Una storia travagliata di debiti ma a lieto fine!


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