Parliamo di una liquidazione “a zero”
L’uomo si è rivolto allo Studio Pagano & Partners perché si è ritrovato in una profonda crisi di liquidità.
Non è coniugato e non ha figli; vive in una casa presa in locazione.
Originario della provincia di Messina, il suo stato di sovraindebitamento deriva sostanzialmente dal trasferimento a Milano, nel 2011, in cerca di lavoro.
Solo quasi un anno dopo trovava un impiego e oggi è assunto a tempo indeterminato. Dal 2013, per necessità legate al trasferimento (acquisto mobilio dell’abitazione e acquisto auto) contraeva vari finanziamenti, sempre funzionali al lavoro e alle necessità primarie di una vita dignitosa.
Questi finanziamenti venivano estinti nel 2018 grazie a un rifinanziamento tuttora in essere. Oltre a quest’ultimo, l’uomo ha anche due carte di credito e un prestito finalizzato all’acquisto di un divano.
I debiti accumulati si aggirano attorno agli 80.000,00 euro.
Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
La proposta liquidatoria prevede che l’uomo metta a disposizione dei creditori, per la durata quadriennale della procedura:
- una provvista mensile di euro 400;
- qualunque finanza futura dovesse entrare nel patrimonio, escluse le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.
Un ottimo risultato – che si completerà con la richiesta e l’ottenimento dell’esdebitazione, alla fine della procedura, se sarà rispettato quanto stabilito – nonostante, come sottolinea il Giudice, l’uomo “non risulta essere proprietario di beni immobili o mobili registrati e (..) non risulta proprietario di beni mobili di valore, né titolare di crediti per somme di denaro depositate presso il sistema bancario”.