Studio Legale Pagano & Partners

Pendenze erariali non sanate: il sovraindebitamento di un procacciatore d’affari

Il Tribunale di Novara apre la procedura di liquidazione dei beni dell’uomo

Tutti i debiti pendenti a carico del cliente dello studio Pagano & Partners derivano dall’incapacità di regolarizzare la propria posizione contributiva addivenendo ad accordi con l’Erario.

Questa la storia. L’uomo, celibe, è ad oggi dipendente a tempo indeterminato presso una S.p.A. e si occupa di formazione a mezzo software per la Pubblica Amministrazione. Il suo stipendio è gravato da un pignoramento presso terzi promosso da Equitalia.

Perché sovraindebitato? Per rispondere a questo quesito bisogna retrocedere agli anni ’90 allorquando il padre dell’uomo, prossimo al pensionamento e con gravi problemi di salute, proponeva al figlio di subentrare al suo posto quale venditore nel campo dell’editoria per conto di una nota casa editrice nella sua zona di competenza.

Per aiutare la famiglia e il padre, necessitando di aumentare la propria situazione reddituale, l’uomo decideva di aprire la partita iva e di seguire le orme paterne quale procacciatore d’affari.

Col tempo, la salute del padre si aggravava e, a causa di ciò, l’uomo iniziava a soffrire di depressione. Tale patologia, la mancanza di serenità e di stabilità aveva ripercussioni anche lavorative, con calo delle vendite e quindi del fatturato.

Dal 2001, peraltro, iniziava a trascurare la propria posizione contributiva, personale e quale titolare della ditta individuale.

Ad ulteriormente rendere irreversibile la forma depressiva che lo aveva colpito l’uomo in pochi anni perdeva entrambi i genitori. Ciò gli impediva di fatto di svolgere il proprio lavoro e, in particolar modo, di gestire i rapporti con i clienti, determinando l’incapacità di generare reddito.

Giungeva anche lo sfratto dall’abitazione in cui viveva con la sorella per i mancati pagamenti del canone di locazione.

Fortemente demoralizzato, privo di adeguato reddito stante il calo del fatturato e in stato depressivo conclamato, al fine di far fronte quanto meno al proprio sostentamento e a tamponare i debiti con Equitalia, si trovava costretto a chiedere alla casa editrice alcuni anticipi su future provvigioni.

Il rapporto si interrompeva comunque nel 2008.

Senza lavoro e con grandi difficoltà, l’uomo cercava di risollevarsi dalla crisi umana e lavorativa e si adoperava per cercare un’occupazione.

Nel 2009 veniva assunto dalla S.p.A. presso la quale lavora ancora oggi.

Acquistava quindi un modesto immobile contraendo un mutuo fondiario e richiedendo un prestito a una finanziaria e provava anche a risolvere il problema con Equitalia visto il reddito da lavoro e la possibilità di regolarizzare la sua posizione.

Tuttavia, lo sforzo che gli veniva richiesto, usufruendo della c.d. “rottamazione-ter” era impossibile.

Il monte debitorio sfiora l’esorbitante somma di circa 300.000,00 euro.

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Tra i creditori principali:

  • l’Esattoria per le imposte relative alla ditta individuale cessata nel 2008 e formalmente cancellata dal Registro Imprese nel 2014;
  • il sistema bancario e finanziario per il ricorso al credito per l’acquisto della prima casa e per l’erogazione di un prestito personale.

Viene messo a loro disposizione:

  • l’immobile;
  • una provvista liquida mensile per un periodo minimo di 4 anni oscillante (tenuto conto di una somma derivante da redditi da lavoro esclusa dalla liquidazione).

 

Il Giudice non manca di autorizzare l’uomo a permanere all’interno dell’abitazione sino al momento della vendita e ritiene che il pignoramento presso terzi non sia opponibile alla procedura di liquidazione, “essendo essa assimilabile alla procedura fallimentare”.

Un provvedimento che ha ridato al cliente la speranza e gli permetterà, alla fine della procedura, se avrà rispettato quanto previsto, di ottenere l’esdebitazione!


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