Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Brescia: revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della banca alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti, per un totale di oltre € 77.000,00

Stabilita l’illegittimità della somma intimata da parte dell’istituto di credito anche le spese conseguenti alle azioni esecutive andranno restituite alla società

Una controversia lunga 7 anni. La società e i suoi fideiussori si rivolgevano agli Avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini al fine di ottenere la restituzione degli importi illegittimamente incassati dall’istituto di credito per interessi usurari, anatocismo (si trattava di un conto corrente di fine anni ’90), indeterminata applicazione della commissione di massimo scoperto, violazione della forma scritta per indeterminatezza della clausole apposte e altre anomalie bancarie

La vicenda prendeva avvio, di conseguenza, con la promozione dell’azione giudiziaria (con atto di citazione) da parte della società e dei fideiussori nei confronti della banca al fine di ottenere la restituzione delle somme non dovute.

Tuttavia, nelle more, nonostante la fondatezza delle doglianze della società in punto di anomalie bancarie, l’istituto di credito agiva esecutivamente notificando dapprima un decreto ingiuntivo e successivamente l’atto di precetto per circa € 60.000,00, presunto debito degli attori. I clienti dello Studio Pagano & Partners si opponevano chiaramente in giudizio al decreto ingiuntivo, sempre con l’assistenza dei legali Avv.ti Pagano e Marini.

Non ricevendo le somme intimate da parte della società, la Banca perseverava nell’azione esecutiva promuovendo una procedura di espropriazione immobiliare nei confronti non solo della società ma anche dei suoi fideiussori.

Questi ultimi, per timore di perdere tutti i loro beni, provvedevano a corrispondere alla banca parte della somma precettata, nel frattempo lievitata per interessi e spese.

Ma vi è di più. Sempre nelle more della causa di merito, la banca presentava un’istanza di fallimento nei confronti della società.

Ancora una volta la società attrice veniva costretta a pagare un’ulteriore somma alla banca per la desistenza dal fallimento.

In sede di CTU, il consulente nominato dal Giudice intanto accertava addebiti illegittimi incassati dalla banca per indeterminatezza della CMS e conseguente effetto anatocistico depurando dal saldo del conto una cifra pari ad oltre € 45.000,00.

Il decreto ingiuntivo opposto andava revocato attesa la palese differenza tra quanto chiesto e quanto accertato in sede di giudizio!

Il Tribunale di Brescia, accogliendo l’opposizione della società e dei suoi fideiussori, revocava il decreto ingiuntivo e – stante l’illegittimità della somma intimata – condannava la banca anche alla restituzione delle spese conseguenti alle azioni esecutive poste in essere successivamente, per un totale di oltre € 77.000,00.

“Nessun importo può essere riconosciuto alla banca a titolo di spese per precetto, esecuzione ed istanza di fallimento, come già affermato dal g.i. nell’ordinanza istruttoria, trattandosi di spese ingiustificate e neppure liquidate dall’autorità giudiziaria (tanto la procedura esecutiva immobiliare, quanto l’istanza di fallimento sono state abbandonate)”.

Trovate la sentenza in allegato.


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