Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Cagliari: aperta la procedura di liquidazione del patrimonio formato dal solo ricavato dall’aggiudicazione dell’immobile in sede esecutiva

Il Giudice ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 03/2012 in favore di un soggetto sovraindebitato, seguito dal nostro studio

Il cliente dello studio Pagano & Partners, seguito dagli Avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini, è un meccanico che lavora presso terzi avendo un contratto a tempo indeterminato e ad oggi convive con i genitori in una casa presa in locazione.

Nel 2008 insieme ai suoi genitori stipulava un mutuo ipotecario di € 180.000,00 per l’acquisto della casa, che veniva intestata solo a lui. Ai tempi lui svolgeva lo stesso lavoro ma i genitori erano titolari di una società operante nel commercio di materiali edili.

Nel tempo, la crisi del settore edilizio generava dapprima dissesto economico nella sfera economica dei genitori travolgendo successivamente di riflesso le finanze del figlio convivente, che nel frattempo aveva prestato garanzie.

L’immobile di cui il cliente era proprietario e nel quale viveva insieme ai genitori, pertanto, veniva aggiudicato al prezzo di € 99.900 nell’esecuzione immobiliare promossa dall’istituto di credito e, ad oggi, prossima al piano di riparto.

 

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Il cliente, quindi, a fronte di un debito di oltre € 200.000,00 mette a disposizione della procedura liquidatoria:

  • il ricavato della vendita dell’immobile aggiudicato nella procedura esecutiva immobiliare.

L’autovettura, essendo bene funzionale all’attività lavorativa e di basso valore economico, verrà liquidata al termine della procedura liquidatoria.

 


Clicca qui per leggere il provvedimento