Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Lodi: il giudice dispone la rimessione della causa in istruttoria e procede alla nomina di consulenza tecnica d’ufficio su rapporto di mutuo.

Al fine di far chiarezza sui rapporti intrattenuti con l’Istituto di Credito, la società in questione – difesa e assistita dall’Avv. Monica Pagano dello Studio Legale Pagano & Partners, con apposito atto richiede al competente organo giudicante, di pronunciare apposita sentenza volta ad attestare la presenza di irregolarità sul mutuo dell’attore.

La contestazione, nello specifico, riguarda l’applicazione e la pattuizione di interessi usurari; pertanto la richiesta attorea è volta non solo ad ottenere in restituzione le somme così rideterminate, ma altresì procedere alla nomina di CTU, al fine di confermare la presenza delle anomalie contestate.

In seguito a tali richieste, il Giudice nell’udienza del 25/09/2015, disponeva quanto segue:

  • assegna alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c.;
  • ordina ex art. 16 bis, comma 9, Legge 06/08/2015, n.132 il deposito di copia cartacea delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.;
  • fissa per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova l’udienza del 12/02/2016.

Successivamente, il 12/02/2016, l’Avv. Pagano insiste affinché venga disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio; il Giudice, d’altro canto si mostra reticente e, con apposita ordinanza fissa – conseguentemente – l’udienza del 20/01/2017 per la precisazione delle conclusioni.

Mediante apposita istanza ex art. 177 c.p.c. (clicca qui per il link), la difesa, propone istanza di revoca dell’ordinanza emessa in data 12/02/2016. Tale richiesta, deriva dal fatto che la decisione dell’organo giudicante, tiene conto solo le doglianze dell’Istituto di Credito, senza prendere in considerazione anche quelle dell’attrice.

Inoltre, bisogna sottolineare che il Giudice, non ha posto la giusta attenzione alla presenza di usura originaria nel mutuo: infatti, tale contratto prevedeva un tasso contrattuale pari al 3,70% e un tasso di mora del 6,70%; mentre alla data di stipula, il tasso soglia usura era pari al 5,73%. Risulta, così, evidente che il tasso di mora pattuito, è superiore al tasso soglia espressamente previsto dalla legge. Le conseguenze di tali violazioni sono chiare: se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.). Nonostante la chiarezza della legge, l’organo giudicante, inspiegabilmente, ha optato per il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo del tutto inutile l’intervento del CTU.

In secondo luogo, nonostante l’art. 117 T.U.B. impone la precisa indicazione di tutte le spese, commissioni, remunerazioni che il mutuatario deve corrispondere alla banca, il mutuo non riporta un TAEG/ISC chiaro e preciso: a tal proposito, occorre indicare una recente sentenza dal Tribunale di Chieti (sent. n.230/15), con la quale viene sancito l’indeterminatezza del tasso applicato dalla banca al cliente, avendo la stessa Banca riportato nel contratto un ISC inferiore al suo valore effettivo”.

Tale indeterminatezza, comporta, ai sensi dell’art. 1284 c.c. l’invalidità contrattuale (“gli interessi superiori alla misura legale, devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”). A questo punto, la conseguenza logica è la seguente: a fronte dell’errata indicazione dell’ISC, gli interessi superiori al tasso legale versati dalla banca dovranno essere restituiti all’attrice, poiché non pattuiti e approvati dalla stessa.

Alla luce di quanto appena esposto, l’organo giudicante, avrebbe dovuto optare per l’accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole, applicate al contratto de quo, per indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi, con la conseguente applicazione del tasso legale o in via subordinata del tasso di cui all’art. 117 T.U.B.

L’avvocato difensore, pone un ulteriore accento sulla penale per estinzione anticipata: infatti, il mutuo dell’attrice, prevede una penale pari all’1% sulla quota capitale restituito anticipatamente.

Occorre sottolineare, però, come in virtù dell’art. 120-bis T.U.B., il cliente ha il diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese…La clausola in questione, è di per sé illegittima, perché al momento della pattuizione conviene una promessa di pagamento che può portare all’applicazione di un costo complessivo per il mutuatario illegittimo.

A tal merito, sia il Tribunale di Bari (ordinanza del 05.10.2015), sia il Tribunale Collegiale di Ascoli Piceno (ordinanza collegiale del 13.10.2015), sono concordi nel sostenere che, ai fini dell’accertamento “dell’usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti nel contratto… e la commissione per l’estinzione anticipata…”.

La commissione per estinzione anticipata, rappresenta un costo del credito, pertanto dovrà essere computata al fine di verificare il superamento del tasso soglia. Verificato il superamento di suddetto tasso, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la clausola in questione sarà colpita da nullità.

Perciò, risulta palese la necessità di esperire la CTU contabile. Circa l’importanza di tale strumento, occorre citare un’importante sentenza della Corte di Cassazione (sent. 23 febbraio – 15 marzo 2016, n. 5091), in base alla quale: quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare cime esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante…”.

Perciò, in seguito a tali ragioni, l’Avv. Monica Pagano insiste affinché venga disposta CTU contabile in relazione al contratto di mutuo oggetto della controversia.

Conseguentemente, con apposita ordinanza del 20/04/2017, il Giudice accoglie la richiesta della difesa e dispone quanto segue: ritenuto di dover disporre la richiesta c.t.u. contabile con il seguente quesito: “il CTU, esaminati gli atti e documenti prodotti, esperito il tentativo di conciliazione:

  1. accerti se sono stati pattuiti interessi moratori usurari ex Legge n. 108/96 considerando, ai fini del calcolo, le istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti… tenuto conto della penale di estinzione anticipata.

Nel caso di superamento del tasso usurario, ridetermini il saldo senza applicare alcun interesse;

  1. indichi, in forza degli accertamenti di cui sopra, i rapporti di dare – avere tra le parti”.

Pertanto, il Giudice, dispone la rimessione della causa in istruttoria e provvedere a fissare udienza di giuramento CTU.

Dott.ssa Irene Giorgi                                                                Avv. Monica Pagano


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