Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Milano: i clienti dello Studio Pagano ottengono l’esdebitazione

I Giudici hanno accolto l’istanza di esdebitazione presentata dagli Avv.ti Pagano e Marini nell’interesse dei loro clienti

L’ESDEBITAZIONE NELLA LEGGE 3/2012

All’esito della procedura di gestione della crisi, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.

Il Giudice concede tale beneficio al debitore persona fisica, previa istanza da depositarsi entro 12 mesi dalla chiusura della liquidazione, in presenza di precise condizioni sostanzialmente legate alla meritevolezza dei comportamenti posti in essere.

In particolare il decreto di esdebitazione viene emesso qualora il giudice ritenga sussistenti i seguenti presupposti:

  • il debitore si sia dimostrato collaborativo;
  • non abbia beneficiato negli ultimi 8 anni di altra esdebitazione;
  • non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla legge 3/2012;
  • abbia svolto negli ultimi 4 anni o abbia cercato attivamente una nuova occupazione senza rifiutare buone proposte di lavoro;
  • siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori.

L’esdebitazione comporta in definitiva la possibilità per il debitore di liberarsi definitivamente da tutti debiti residui che non riesce più a pagare e poter nuovamente avere accesso al credito.

La disciplina descritta dell’esdebitazione, in ogni caso, è destinata a un’imminente modifica. Infatti dal 15 agosto 2020 entrerà in vigore il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, agli articoli 278 e seguenti, ha riscritto la disciplina dell’istituto.

IL CASO 

Nel caso di cui parliamo, gli Avv.Ti Pagano e Marini hanno depositato l’istanza di esdebitazione nell’interesse di due soggetti che erano soci illimitatamente responsabili di una società dichiarata fallita.

Ricavato l’attivo patrimoniale dalla vendita dei beni mobili ed immobili dei due soci falliti, pari ad oltre € 90.000,00 lo stesso è stato ripartito secondo il progetto di riparto e successivamente il Tribunale di Milano ha dichiarato la chiusura del fallimento.

Non essendo decorso un anno dalla chiusura della procedura, è stato rispettato il termine per la richiesta di un provvedimento di esdebitazione in favore dei clienti falliti.

E’ opportuno precisare che nella vicenda sussiste anche il requisito del pagamento “parziale” di taluni creditori.

Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenze n. 24215 e n. 24214 del 2011, hanno stabilito il principio secondo cui: “In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell’art. 142, comma secondo, l.fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il ‘favor’ per l’istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 cod. civ., è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (art. 184 l.fall.) e fallimentare (art. 135 l. fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, l.fall.)” (principio poi confermato da Cass. n. 16620/2016; Cass. n. 17386/2015 e Cass. n. 9767/2012).

Ecco il provvedimento del Tribunale: “visti gli artt. 142 e ss. lf, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara inesigibili nei confronti dei ricorrenti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente“.

Debiti costituenti una somma importante pari a circa € 450.000,00!!!


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