Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Pavia: applicata la L.3/12 a beneficio di un cliente senza occupazione

Il Giudice ha aperto la procedura liquidatoria accogliendo il ricorso presentato dallo Studio Pagano nell’interesse del cliente

Il debito si assesta a circa  € 235.000,00!

A disposizione dei creditori il ricavato della vendita dell’immobile di sua proprietà (essendoci una procedura esecutiva immobiliare in corso).

Il cliente è separato dal 2013. Ha due figli, attualmente studenti e il nucleo familiare è composto da lui solo.

È attualmente disoccupato, venendo sostenuto economicamente dai genitori novantenni.

Fino al 2010 lavorava come dipendente presso una concessionaria automobilistica, che a seguito della crisi cessava di pagare lo stipendio e dopo lo licenziava.

Nel Febbraio 2011 apriva una società di trasporti rivestendo la qualifica di socio accomandatario ma dopo qualche mese la società non solo non produceva utili, ma risultava in perdita. Impegnava anche i propri risparmi personali, tuttavia, stante il perdurare della situazione finanziaria negativa e la mancanza di supporto da parte del socio accomandante, non avendo neppure più una disponibilità economica personale cui attingere, nel Maggio 2013 l’attività veniva liquidata.

Nonostante azioni legali intraprese nei confronti dell’ex socio accomandante, che a quanto risulta prelevava senza autorizzazione dai conti aziendali e ne apriva di ulteriori senza nulla comunicargli, non otteneva alcun ristoro per i danni subiti, dovendo tuttavia affrontare ulteriori esborsi, sostenuti solo grazie all’aiuto economico dei genitori.

Nel 2013 diveniva socio lavoratore di una cooperativa, percependo dei compensi esigui ma all’aggravarsi della situazione di salute degli anziani genitori, doveva necessariamente prestargli assistenza.

 

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Non vengono inclusi nella liquidazione il mobilio di arredo della casa (bene funzionale al sostentamento e al decoro familiare) né l’autovettura in quanto di trascurabile valore economico e sottoposta a fermo amministrativo.


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