Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Venezia: sospesa la procedura esecutiva pendente nei confronti dei ricorrenti.

Questo recentissimo provvedimento – adottato dal Tribunale di Venezia in data 25.07.2017 – affronta un argomento sicuramente ricorrente al giorno d’oggi: il sovra-indebitamento.

Nel caso di specie, i clienti in questione, a causa di alcune vicende negative che hanno colpito l’impresa di cui erano soci, si trovano ad affrontare una situazione indiscutibilmente critica ed insostenibile: i debiti accumulati, infatti, ammontano ad una cifra di oltre € 1.300.000,00.

Nonostante vari interventi e tentativi effettuati per “risollevare” la società in questione, gli sforzi economici compiuti dal ricorrente e dalla moglie, non sono serviti a salvare l’impresa, la quale è fallita nel novembre 2014, lasciando così consistenti debiti a carico dei soggetti.

Occorre sottolineare, poi, che la situazione di sovra-indebitamento così creatasi non è attribuibile ad una condotta irresponsabile dei ricorrenti o a cattivi investimenti ma, tuttalpiù, è imputabile alle disastrose sorti della società. Tali criticità sono, altresì, riconducibili anche alla poca chiarezza adottata negli anni dagli istituti di credito inevitabilmente coinvolti al fine di garantire la liquidità necessaria e funzionale all’andamento della vita aziendale: è evidente che i ricorrenti si sono trovati costretti a stipulare diversi contratti di mutuo con i vari istituti di credito, al fine di garantire quanto necessario per la sopravvivenza dell’azienda. Pertanto, si rileva che i debiti esistenti, sono definiti “di firma”, ovvero dovuti alle varie garanzie prestate dai ricorrenti – nel corso degli anni – a favore della società fallita.

Infatti, a causa di una serie di sciagure (indipendenti dalle volontà dei ricorrenti), la società menzionata precedentemente, ha iniziato a cumulare numerosi debiti che hanno costretto i soci a immettere liquidità (circa 300.000,00 €) e prestare continue garanzie, con l’ovvia finalità di tentare di risanarne le sorti. Inoltre, a titolo di garanzie, i due coniugi sono stati costretti a firmare a garanzia per la medesima e a mettere a disposizione la propria abitazione affinché venisse iscritta ipoteca da parte delle banche.

Tra le varie questioni decisamente negative, conseguenza della disastrosa situazione debitoria, quella più grave è senza dubbio data dalla presenza di un’espropriazione di alcuni immobili di parte istante, espropriazione richiesta da uno degli istituti di credito con cui, parte ricorrente, ha avuto a che fare.

È palese, dunque, la situazione di criticità in cui i due coniugi vertono: pertanto i ricorrenti, grazie all’ausilio degli Avv.ti Monica Pagano e Danilo Griffo, si dichiarano favorevoli ad intraprendere la procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento di cui alla legge n. 3/2012, dichiarandosi – così – soggetti sovra-indebitati, perciò non in grado di onorare i debiti contratti.

Nel caso di specie, i ricorrenti, tramite appunto l’ausilio dei legali sopra citati, chiedono al Giudice competente, di disporre l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, nei termini proposti dai ricorrenti e validati dall’OCC precedentemente nominato; nonché la sospensione/interruzione di tutte le cessioni di credito e di tutte le procedure esecutive e cautelari pendenti, con particolar riferimento alla procedura esecutiva immobiliare, in virtù della quale è stato disposto il pignoramento degli immobili messi a disposizione della presente procedura da sovra-indebitamento.

Riconosciuti i requisiti necessari per ricorrere alla procedura richiesta, ovvero l’istante:

  • non può essere soggetto alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942;
  • non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012;
  • dichiara di essere soggetto sovra-indebitato e dunque non in grado di onorare i debiti contratti con le proprie disponibilità correnti;
  • dichiara altresì di aver contratto i suddetti debiti con la ragionevole certezza di poterli onorare alle scadenze e di non aver posto in essere atti di frode ai creditori,

il Giudice della procedura da sovra-indebitamento accoglie le richieste di parte ed emette apposito decreto con il quale dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi dell’art. 14 ter legge n.3/2012 disponendo, nel caso di specie, che non possono essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive nei confronti dei ricorrenti.

Alla luce di quanto appena esposto, gli avv.ti difensori, chiedono al Giudice dell’esecuzione di voler prendere atto del provvedimento emesso dal Giudice delle procedura da sovra-indebitamento, disponendo l’interruzione/sospensione della procedura esecutiva immobiliare.

Preso atto delle richieste di parte, con il recentissimo provvedimento in questione, il Giudice dell’esecuzione: dispone la sospensione delle procedura esecutiva.

Grazie al provvedimento adottato dal Tribunale di Venezia, cessa così il pignoramento sui beni dei ricorrenti e, conseguentemente, il credito residuo verrà pagato secondo le condizioni previste dal piano dell’OCC.

Infatti, i clienti, dichiarano di mettere a disposizione dei creditori nella procedura di sovra-indebitamento:

– il ricavato dell’immobile di loro abitazione, che corrisponde a circa 170.000,00 €;

-una somma di denaro – pari a circa 1.000,00 € – derivante dal loro stipendio al netto di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare.

Mettendo a disposizione della procedura le somme ricavate dalla vendita dell’unico bene immobile di loro proprietà, nonché parte del loro stipendio, i ricorrenti hanno così ottenuto uno stralcio di oltre 1.000.000,00 di euro di debiti pregressi.

Brescia, 27 luglio 2017


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