Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Verona: apertura della liquidazione dello stipendio e sospensione dell’esecuzione

A seguito dell’accoglimento del reclamo presentato dallo Studio Pagano il Collegio dichiara l’apertura della procedura liquidatoria sospendendo altresì il pignoramento dello stipendio

Il Tribunale di Verona aveva dichiarato inammissibile la procedura liquidatoria proposta nell’interesse di un cliente dello Studio Pagano avente ad oggetto la liquidazione mensile di 1/5 dello stipendio per la durata minima di 5 anni, oltre ad un piccolo apporto economico proveniente da un terzo e alla liquidazione dell’autovettura del debitore, unico bene mobile di sua proprietà.

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la procedura sull’errata convinzione che lo stipendio non fosse un bene prontamente liquidabile e che il valore del bene mobile e dell’apporto economico proveniente da un terzo non era rilevante al fine della procedura da sovraindebitamento, oltre che esiguo nel valore.

Lo Studio Pagano proponeva dunque reclamo al Collegio, avverso il provvedimento di rigetto del Giudice, dimostrando la correttezza e la legittimità del ricorso per la procedura liquidatoria.

Il Collegio, diversamente da quanto valutato dal primo Giudice, riteneva corretto quanto eccepito dal nostro studio, accogliendo il nostro reclamo e dichiarando l’apertura della procedura liquidatoria.

È giusto evidenziare che a seguito dell’accoglimento del nostro reclamo e, conseguentemente, dell’apertura della procedura liquidatoria abbiamo ottenuto la sospensione del pignoramento dello stipendio che gravava sulla busta paga del nostro cliente.

 

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Trovate in allegato la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento – liquidazione del patrimonio; il provvedimento di inammissibilità della proposta; il reclamo ex art. 737 e ss. c.p.c. e artt. 10 e 14-quinquies L.3/2012, l’ordinanza di apertura della procedura di liquidazione di tutti i beni e di sospensione della procedura esecutiva.


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