Studio Legale Pagano & Partners

Un sovraindebitamento dovuto a spiacevoli vicende: il Tribunale di Monza apre la procedura liquidatoria

La fragilità psicologica dell’uomo ha avuto pesanti ripercussioni sulla sua situazione lavorativa

Il cliente dello Studio Pagano & Partners non è sposato e non ha figli, attualmente è dipendente presso una S.r.l. con la qualifica di impiegato ed è ricorso alla procedura di sovraindebitamento.

La sua storia è molto travagliata. Infatti l’inizio dei suoi problemi personali risale alla sua infanzia e adolescenza, allorquando subiva ripetuti abusi sessuali in famiglia. Nel periodo dell’adolescenza, già di per sé particolare, l’uomo iniziava ad assumere stupefacenti; la situazione peggiorava con la scomparsa della madre e poi del padre.

Nonostante l’utilizzo assiduo di sostanze stupefacenti, che avevano cagionato una vera e propria dipendenza e, di conseguenza, influenzavano negativamente le sue prestazioni lavorative, l’uomo dal 2007 lavorava come agente di commercio ma l’anno successivo rescindeva per giusta causa il contratto di agenzia per mancato versamento delle sue provvigioni. Nello stesso anno iniziava a lavorare per altra società tuttavia a causa della sua inaffidabilità e delle frequenti assenze, riconducibili alla dipendenza da cocaina, nel 2012 veniva privato delle zone affidategli come agente, con conseguente abbassamento drastico delle provvigioni; nel 2013 il datore di lavoro rescindeva il contratto. Dopo queste esperienze lavorative ne intraprendeva un’altra simile, ma la nuova società, già con diversi problemi economici, non lo pagava regolarmente. Anche in questo caso l’agente risolveva il contratto.

Dal 2015, dopo un percorso di riabilitazione, come precedentemente accennato, è dipendente come impiegato e sulla sua busta paga grava un pignoramento presso terzi; solo da quell’anno ha iniziato a percepire un regolare stipendio.

La situazione di sovraindebitamento è dovuta alla situazione personale dell’uomo, alla sua fragilità psicologica, che ha avuto pesanti ripercussioni sulla situazione lavorativa e sulla conseguente capacità di generare reddito per soddisfare le obbligazioni assunte.

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

A fronte di un debito di oltre 420.000,00 euro mette a disposizione dei creditori (il cui maggiore risulta essere l’Agenzia delle Entrate) il suo patrimonio e le sue proprietà. In particolare:

  • il ricavato dalla vendita della quota di 1/3 di proprietà indivisa di un immobile;
  • i canoni di locazione, sino alla liquidazione della quota di comproprietà;
  • il ricavato della vendita dell’automobile;
  • il ricavato della vendita della motocicletta;
  • il ricavato, svincolabile, del 30% del fondo pensione accantonato;
  • una somma pari a circa ad euro 4.500,00 , giacente su un conto cointestato, pari alla quota di 1/3 a lui spettante;
  • una provvista liquida mensile di euro 275,00, per quattro anni.

 


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