Il Tribunale di Milano omologa l’accordo depositato nell’interesse di un ex socio di sas
Il sovraindebitamento dell’uomo trova origine nella sua partecipazione, quale socio accomandatario, negli anni 2005 – 2014, in una società in accomandita semplice, poi fallita.
I soci al momento della costituzione erano la madre (accomandante) e i due fratelli, il cliente dello Studio Pagano & Partners e la sorella, entrambi accomandatari.
L’oggetto sociale della società consisteva nella compravendita, locazione e costruzione di beni immobili civili e industriali ma l’unica operazione posta in essere è stata l’acquisto di un immobile per un importo pari ad oltre 1 milione e mezzo di euro.
Tale immobile è stato poi immediatamente concesso in locazione alla madre, socia accomandante.
All’atto della stipula del contratto di acquisto dell’immobile la società contraeva un mutuo fondiario, con garanzia fideiussoria dei fratelli, cui si aggiungeva un ulteriore mutuo ipotecario, sempre con garanzia fideiussoria dei fratelli.
Entrambi i mutui prevedevano inoltre il rilascio di ipoteca sugli immobili della società.
A causa di scelte errate, con ogni probabilità mal consigliate, la società, dopo aver portato in detrazione, nella dichiarazione IVA/2006 l’IVA pagata per l’acquisto nel 2005 dell’immobile poi locato alla madre, nel 2010, presa contezza di poter recuperare l’IVA a credito per il fatto di non aver posto in essere operazioni attive dalle quali potesse sorgere IVA a debito da porre in compensazione con quella a credito, avanzava richiesta di rimborso del credito IVA.
Da tale richiesta scaturiva l’avviso di accertamento con il quale, l’ufficio competente contestava che la costituzione della società avesse natura meramente abusiva, in quanto sarebbe avvenuta allo scopo essenziale di consentire il recupero dell’IVA assolta sull’acquisto dell’immobile stesso, atteso che, laddove il bene fosse stato acquistato direttamente dalla socia accomandante, la stessa non avrebbe potuto ottenere il diritto alla detrazione dell’imposta.
L’ufficio, pertanto, disconosceva il credito IVA pretendendone quindi il pagamento oltre a interessi e sanzioni.
Tali azioni, unite alla scoperta dei mancati pagamenti dei mutui sociali, portava il cliente dello Studio Pagano a trovarsi nella situazione di sovraindebitamento.
La spiacevole situazione si era venuta a creare sostanzialmente per comportamenti e circostanze sfuggite al suo controllo per via della sua giovane età, dall’inesperienza in operazioni immobiliari e societarie e della fiducia nei confronti della madre.
Oltre a ciò, a seguito del fallimento della società, l’uomo subiva un procedimento penale nel quale risultava imputato di bancarotta fraudolenta ma veniva assolto.
La situazione del cliente dello Studio Pagano era questa: sposato senza figli, senza alcun bene immobile intestato e con uno stipendio di circa 2mila euro al mese.
Oltre 2milioni e mezzo di debito sulle spalle.
In preda alla disperazione decide di rivolgersi all’Avv. Monica Pagano che, dopo l’analisi della posizione, ha valutato di procedere con l’accordo con i creditori, una delle procedure di sovraindebitamento.
Legge 3/2012: parliamo dell’accordo con i creditori
A differenza del piano di cui può beneficiare il solo consumatore, dell’accordo può beneficiare chi ha contratto debiti anche per motivi connessi alla propria attività imprenditoriale o professionale (ad esempio imprenditore individuale, architetto, cantante, socio di società in nome collettivo e così via).
Sarà necessario, per il debitore, formulare una proposta consistente nel pagamento rateale di un certo ammontare dei propri debiti, secondo un piano con importi e tempi definiti, proporzionato alle proprie possibilità.
Si può prevedere che i creditori siano soddisfatti dal debitore in qualsiasi modo e forma, anche attraverso garanzie prestate da soggetti terzi.
La proposta viene redatta con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC) e di eventuali professionisti del settore scelti dal debitore (avvocati, commercialisti, ecc..).
L’accordo sarà raggiunto se sono favorevoli i creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti accumulati e vincola anche tutti gli altri creditori, compresi coloro che siano in disaccordo con la proposta.
Quindi non si ragiona per “teste” ma per peso dei singoli crediti sul totale. I creditori partecipano in modo differente al voto a seconda che abbiano o meno privilegi o vi rinuncino.
Come per tutte le altre procedure di sovraindebitamento, anche in questo caso verranno sospese, con un provvedimento del Giudice, le procedure esecutive eventualmente in corso e non ne potranno iniziare di nuove sui beni compresi nell’accordo, per tutta la durata del piano stesso, sempre che le condizioni stabilite dalla procedura vengano rispettate dal debitore.
In ogni caso
– i pagamenti dovranno avvenire sempre entro massimo 90 giorni dalla scadenza;
– non potrà essere compiuto nessun atto in frode ai creditori.
Il procedimento che porta alla realizzazione dell’accordo si articola, in pratica, in queste fasi:
– predisposizione dell’accordo (qui svolge un ruolo fondamentale l’OCC ma anche il professionista eventualmente incaricato);
– deposito della domanda e della proposta di accordo presso il Tribunale;
– apertura della procedura;
– raccolta delle adesioni dei singoli creditori all’accordo proposto;
– omologazione da parte del Tribunale. Si rammenta che, come per il piano del consumatore, deve avvenire entro 6 mesi dal deposito dell’accordo;
– esecuzione dell’accordo.
Se verrà correttamente rispettata la procedura si otterrà la conseguente automatica esdebitazione, quindi la liberazione definitiva da tutti i debiti.
La proposta di accordo omologata dal giudice prevede che l’uomo metta a disposizione del piano di accordo dei creditori subito una somma pari a 36mila euro e la moglie una somma pari a € 20mila e quest’ultima contribuisca al pagamento rateale previsto nell’interesse del marito.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione sarà alla fine soddisfatta del suo credito per il 2,2% mentre gli altri creditori per l’1,6% secondo un piano di rateizzazione che durerà 36 mesi.
Una volta terminata la procedura l’uomo potrà liberarsi definitivamente da tutti i debiti lasciandosi alle spalle questo brutto periodo della sua vita.