Ecco la sentenza che apre la liquidazione controllata
Questa storia ha dell’incredibile e riguarda un comico, cabarettista e attore italiano molto conosciuto per aver partecipato, alcuni anni fa, a programmi televisivi importanti.
Ripercorriamo la sua vicenda debitoria, risolta grazie al lavoro dello Studio Pagano & Partners e dell’Avvocato Monica Pagano, che finalmente ha un lieto fine.
Lo stato di sovraindebitamento dell’uomo origina dal calo degli introiti causato dalla crisi economica globale, infatti, dall’anno 2009 ha subito una riduzione delle offerte lavorative e di conseguenza un netto calo delle entrate.
Altra causa che lo ha traghettato in una situazione di squilibrio economico è da attribuire al divorzio conflittuale con la ex moglie perchè purtroppo, la grave situazione economica, non gli consentiva di ottemperare agli obblighi stabiliti dal Giudice nella sentenza di divorzio.
A seguito di tali omissioni, la ex moglie avviava azioni esecutive sul suo patrimonio per recuperare forzosamente quanto spettante ai figli a titolo di mantenimento.
Tali azioni esecutive si riverberavano inevitabilmente anche sul piano lavorativo: l’uomo perdeva di credibilità agli occhi del pubblico e per questo gli veniva negato il rinnovo dei contratti televisivi stipulati con le varie emittenti.
La carenza degli introiti non gli consentiva più di pagare il mutuo della casa in cui viveva la ex moglie né l’affitto della casa in cui si era poi trasferito con la nuova compagna e la figlia avuta dalla stessa. Neppure i costi per il mantenimento della partita IVA potevano essere da lui sostenuti, e si accumulavano importanti debiti con il fisco.
Tale situazione di difficoltà economica causava inevitabilmente uno sfratto esecutivo dall’appartamento nel quale viveva con la nuova compagna nonché una rottura del legame sentimentale anche con quest’ultima.
Dopo lo sfratto l’uomo non avendo alcuna disponibilità economica cominciava a vivere nella propria autovettura e tale stato lo portava a soffrire di depressione.
Era costretto a rivolgersi al Reparto di Psichiatria di un noto ospedale di Milano e i medici lo sottoponevano ad importanti cure farmacologiche interrotte solo di recente.
La crisi economica già irreversibile aggravata dalle problematiche psicofisiche venivano ulteriormente aggravate dalla pandemia COVID – 19.
In quel periodo, infatti, il suo reddito era pressoché pari allo zero e iniziava a contrarre debiti anche con il proprietario della casa che era riuscito ad affittare.
Anche un progetto che lo legava professionalmente a una nota catena di supermercati, infine, naufragava.
Ad oggi l’uomo vive da solo in un appartamento in affitto pagando € 400,00 al mese.
Le spese di mantenimento per i suoi 3 figli (2 avuti dalla ex moglie e 1 avuta dalla ex compagna) ammontano complessivamente ad € 650,00. Contribuisce inoltre con € 150,00 all’affitto della casa in cui vive l’ultima figlia avuta dalla ex compagna.
I suoi redditi hanno avuto negli anni una parabola ascendente per poi crollare definitivamente:
- fino al 1998 godeva di redditi bassi
- dal 1998, in concomitanza con il successo televisivo, i suoi redditi superavano la soglia di € 100.000;
- dal 2008 al 2015 i redditi si attestavano tra € 50.000 ed € 100.000;
- dopo il 2015 crollavano inesorabilmente al di sotto della soglia di povertà.
L’uomo ad oggi esercita attività lavorativa di libero professionista come artista televisivo con contratti a progetto.
Il monte debitorio accumulato supera gli 800mila euro e fra i creditori più importanti si ritrovano Agenzia delle Entrate Riscossione e la prima famiglia dell’uomo che vanta un credito imponente per mancato versamento di somme dovute previste dalla sentenza di divorzio.
Le procedure esecutive che lo riguardano sono pignoramenti diretti ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 per esecuzioni esattoriali e un’esecuzione immobiliare sull’immobile assegnato alla ex moglie.
Dopo anni difficili, finalmente decide di chiedere aiuto e lo fa rivolgendosi allo Studio Pagano & Partners e all’Avv. Monica Pagano.
A fronte della situazione descritta si opta per una delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi: la liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII.
La Liquidazione controllata del sovraindebitato.
Il Codice della crisi riserva la procedura di liquidazione controllata a specifiche categorie. Si tratta del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e della start up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
Sostanzialmente si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata che si instaura con ricorso al tribunale competente.
Può essere promossa:
dal debitore, ammesso direttamente alla procedura controllata, o per conversione in tutti i casi di risoluzione o revoca della procedura di sovraindebitamento;
dai creditori, che possono attivare la procedura direttamente anche in pendenza di procedure esecutive individuali, o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento;
dal PM, direttamente quando l’insolvenza riguarda un imprenditore minore o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento.
Se è lo stesso debitore ad avviare la procedura deve essere assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi. Esso predispone una relazione che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione inerente al debitore. La relazione contiene un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria che ha condotto alla crisi o all’insolvenza.
Se il creditore propone domanda nei confronti di un debitore persona fisica, il giudice nega l’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.
Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura. E’ fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal tribunale.
Con la sentenza di apertura del procedimento il Giudice nomina il liquidatore, che generalmente è l’OCC che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda o, in caso di giustificati motivi, lo sceglie nell’elenco dei gestori della crisi.
Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.
L’apertura della procedura comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore.
Con la chiusura del procedimento di liquidazione controllata, il debitore ottiene di diritto l’esdebitazione.
Qualora la procedura non si sia chiusa entro i tre anni dalla sua apertura, l’esdebitazione può essere pronunciata dal tribunale dietro domanda del debitore.
Il piano di Liquidazione controllata che ha proposto il cliente dello Studio Pagano è così strutturato:
– conferimento in procedura del valore dell’autovettura pari ad € 1.000,00;
– immobile del valore pari ad € 260.000,00 oggetto già di procedura esecutiva.
A conclusione della procedura di liquidazione, se avrà rispettato quanto disposto dal Tribunale di Monza, l’uomo beneficerà dell’esdebitazione liberandosi da oltre 500mila euro di debiti e potrà ripartire da zero, tornando a vivere.