Il Giudice ha emesso il decreto di apertura della liquidazione ai sensi dell’art. 14quinquies della L. 3/2012
Un nuovo caso di successo. I clienti dello Studio Pagano & Partners sono due coniugi.
Il marito ha svolto per anni l’attività di agente a favore di numerose aziende operanti nel settore fitness e ciclismo: il cliente acquistava e rivendeva in proprio materiale sportivo, tramite la sua società costituita nel 1983 e definitivamente cancellata dal Registro delle Imprese nel 2009. Successivamente proseguiva la sua attività imprenditoriale tramite la costituzione di una ditta individuale cessata nel 2017.
Nel corso delle proprie attività imprenditoriali ha avuto sin da subito serie difficoltà nell’ incassare il dovuto e ciò lo ha portato ad accumulare crediti per circa € 100.000 a favore di clienti poi dichiarati falliti.
Chiusa la ditta individuale nel 2017 ha iniziato a lavorare come dipendente e ad oggi è dipendente di una società cooperativa con contratto a tempo indeterminato.
Il suo stato di indebitamento deriva prevalentemente dagli importi dovuti all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione e nel 2015 si registra l’incremento del debito a seguito della sottoscrizione di un finanziamento.
La moglie è impiegata dal 1984 a tempo pieno e indeterminato presso una compagnia assicurativa ed è divenuta soggetto sovraindebitato a partire dal 2017, a seguito della sottoscrizione di un finanziamento e della sostituzione di tale contratto con contestuale aumento dell’importo nel 2018.
La maggioranza dei debiti dei coniugi è rappresentata dai mutui contratti nel periodo antecedente alla crisi della società.
E’ opportuno sottolineare che sino al 2009 le risorse immobiliari della moglie risultavano sufficienti a coprire il loro intero indebitamento. Ma nel 2012 la svalutazione di mercato degli immobili di proprietà e l’incremento dell’indebitamento hanno determinato il sovraindebitamento.
I clienti si sono quindi rivolti allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
Un debito accumulatosi complessivamente per oltre € 240.000,00.
Vengono messi a disposizione dei creditori:
- gli immobili dei coniugi e
- una provvista liquida mensile da € 390,00 per un periodo minimo di 4 anni.
Non vengono inclusi nella liquidazione i beni privi di valore e costituenti beni funzionali al sostentamento e al decoro familiare, come il mobilio della casa.
L’autovettura in quanto unico mezzo di trasporto della famiglia può essere utilizzata essendosi riservato il giudice di stabilire con il liquidatore i tempi della sua liquidazione.