Il piano prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione dei beni del soggetto in stato di crisi
Una delle tre procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è il piano del consumatore.
In sintesi, è un piano di ristrutturazione riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale in corso e non è necessario il parere favorevole dei creditori perché è il Tribunale a decidere se sia ragionevole e valido.
Il Tribunale analizza da un lato la situazione reddituale e patrimoniale del debitore e dall’altro la sua situazione debitoria stabilendo, se del caso, la riduzione del debito complessivo, relazionandola alle effettive possibilità del debitore.
Altra importante valutazione da effettuare, da parte del Tribunale sarà la meritevolezza del consumatore e l’assenza di colpa nell’assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.
Solo dopo aver verificato la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti, il giudice procede all’omologazione.
Il tutto in tempi relativamente brevi infatti l’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.
Nel caso di specie, veniva chiesto al Giudice di ammettere la cliente alla procedura ex L. 3/12 sulla base del piano formulato. Esso prevedeva la soddisfazione dei creditori per un pagamento complessivo di oltre € 180.000,00 nell’arco di quattro anni, ricavando le risorse dalla vendita di immobili di proprietà della cliente.
Il piano appare, secondo il Giudice, come attestato dall’OCC, attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente.