Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Alessandria: i decreti di apertura della procedura di Liquidazione del Patrimonio a favore di due coniugi indebitatisi per circa 400.000 euro

Mutuo ipotecario e ricorso al credito hanno negli anni causato il sovraindebitamento della famiglia

Nel 2009 marito e moglie, dopo anni di affitto, acquistavano l’immobile di residenza.

Entrambi lavoratori (ispettore capo della polizia penitenziaria lui, insegnante allora precaria lei), riuscivano a far fronte a tutte le spese, pagando regolarmente le rate del mutuo sino alla fine del 2013.

Nel 2013 il primogenito intraprendeva gli studi universitari fuori sede.

Nel tentativo di colmare le spese e reperire liquidità, i coniugi ricorrevano al credito al consumo (prestiti personali e carte revolving) e all’aiuto economico di conoscenti: nessuna valutazione circa il merito creditizio da parte di Finanziarie e Istituti di Credito.

Iniziava un circolo vizioso che consisteva nel chiedere finanziamenti per pagare le rate di quelli già contratti.

Nel 2017 il dissesto economico diventava a tutti gli effetti sovraindebitamento.

La secondogenita decideva di frequentare l’università, mentre il padre veniva giudicato inidoneo a proseguire il lavoro e congedato, percependo una pensione di circa il 30% inferiore al salario.

Il TFR di circa E. 60.000 veniva interamente impiegato per pagare i debiti verso le Finanziarie e i conoscenti, a testimonianza della responsabilità di entrambi i coniugi nell’onorare gli impegni economici assunti.

Tra il 2017 e il 2018, i coniugi ricorrevano ancora al credito nel tentativo di risolvere da sé il dissesto economico: a prescindere dalla liquidità che inizialmente ricevevano – utile ad allentare la morsa – in tal modo non facevano altro che procurarsi ulteriori interessi, convenzionali e di mora.

 

I clienti si sono quindi rivolti allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Nella procedura di Liquidazione del Patrimonio ex Lege 3/2012, a fronte di un debito di poco inferiore ad E. 400.000, i coniugi mettono a disposizione dei creditori:

  1. il ricavato della vendita della casa in cui risiedono,
  2. una provvista mensile di € 400,00 a testa, per la durata quadriennale della procedura (a fronte di una pensione di E. 1.800 del marito e di un salario di E. 1.600 della moglie),
  3. il ricavato della vendita delle due automobili (al termine dei 4 anni poiché beni strumentali ai bisogni della famiglia),
  4. qualunque finanza futura dovesse entrare nella loro disponibilità per i prossimi quattro anni, escluse le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

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