Il Giudice ha accolto l’istanza di liquidazione depositata dai professionisti dello Studio Pagano
Nel caso di specie il sovraindebitamento origina dai debiti dell’azienda agricola intestata alla moglie, di cui il cliente dello studio Pagano & Partners è garante.
A fine ’96, infatti, la signora ha avviato un’azienda vinicola, come coltivatore diretto, con annesso agriturismo grazie anche al marito il quale, dopo una vita di lavoro durante la quale ha ricoperto incarichi dirigenziali presso varie società, raggiunta la pensione ha ritenuto di poter accontentare il desiderio della moglie.
Per attuare il progetto, ha anche venduto alcuni immobili di proprietà e si è posto come garante fideiussore del finanziamento erogato alla moglie da parte della banca per € 1.325.000 circa.
Nel 2007, complice anche la crisi economica, la signora ha iniziato a non riuscire più a rimborsare le rate dei finanziamenti agli istituti di credito.
Al fine di tentare di frenare l’indebitamento, i coniugi hanno venduto gli immobili di loro proprietà con i quali sono stati pagati molti debiti.
L’istituto di credito tuttavia ha avviato la prima esecuzione immobiliare avente ad oggetto le proprietà immobiliari della signora valutate dal perito del Tribunale per € 1.060.000.
Al fine di scongiurare l’esito nefasto della procedura esecutiva il cliente si è attivato per cercare di reperire un acquirente dell’azienda sul mercato libero e massimizzarne i ricavati al fine di saldare il debito con la banca ma non riuscendovi, l’azienda è andata in asta. L’esecuzione si è conclusa con un ricavato di vendita di € 336.000.
Insoddisfatta nel proprio credito, nonostante le proposte di saldo e stralcio e le richieste di rinegoziazione del mutuo più volte avanzate dai coniugi la banca ha avviato nel 2016 l’esecuzione mobiliare conclusasi con l’assegnazione del quinto della pensione del cliente.
Contemporaneamente la banca ha promosso un’altra esecuzione immobiliare avente ad oggetto la proprietà del cliente aggiudicata alla prima asta per € 337.000,00 da un creditore ipotecario nella procedura esecutiva stessa che pertanto ha fatto richiesta e ottenuto la compensazione del proprio credito.
Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
E’ stato dunque messo a disposizione della procedura liquidatoria:
- il ricavato dalla vendita dell’immobile pari ad € 337.000,00. Per effetto della suddetta richiesta di compensazione dell’aggiudicatario la somma che residua e che potrà essere posta effettivamente in procedura sarà di € 80.000 circa
- una provvista mensile di € 600,00 per tutta la durata della procedura di liquidazione, prevista in 4 anni come per legge, per un totale di € 28.800,00 condizionata alla sospensione delle cessioni del quinto e dei pignoramenti presso terzi in essere.