Lui consulente finanziario, lei dipendente hanno beneficiato della L.3/2012.
Una famiglia indebitatasi per varie vicissitudini, due procedure da sovraindebitamento strettamente collegate fra loro.
I clienti dello studio Pagano & Partners sono marito e moglie e oggi vivono in una casa presa in locazione insieme ai loro tre figli. Ecco la loro storia.
Nel 2005 accendono un mutuo per l’acquisto della prima casa in cui vivere.
I problemi economici della famiglia sorgono nel 2007, anno in cui l’uomo viene licenziato a seguito di una presunta accusa di appropriazione indebita di somme di denaro aziendali.
Tale situazione si ritorce ovviamente contro l’uomo anche dal punto di vista della sua immagine, poiché viene pregiudicata pesantemente la sua reputazione.
La vicenda giudiziaria si conclude nel 2014 con una sentenza di assoluzione lasciando tuttavia gravi strascichi infatti l’uomo fatica per molto tempo a trovare un’occupazione, nonostante l’impegno profuso e la famiglia farà fronte alle esigenze economiche con il solo stipendio della moglie.
Tale situazione economica già compromessa si aggrava ulteriormente nel 2012 allorquando a causa di una cospicua dispersione d’acqua vengono emesse bollette di consumo di cifre elevatissime che la famiglia non riesce a pagare.
Tale dispersione è causata da un problema di progettazione e posizionamento degli impianti idrici.
Ancora, nel 2010 l’apertura di una procedura esecutiva promossa dall’istituto di credito avente ad oggetto la casa di proprietà dell’uomo, sul quale gravava il mutuo intestato a entrambi i coniugi. La casa viene aggiudicata nel 2018.
Per ovvi motivi le problematiche economiche del marito si ripercuotono anche nella situazione finanziaria della moglie, unico componente ad avere un reddito da lavoro dipendente sul quale grava una cessione del quinto.
I clienti si sono quindi rivolti allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
I debiti dei coniugi ammontano negli anni complessivamente ad oltre € 300.000,00 e per tutta la durata della procedura (5 anni) mettono a disposizione dei creditori:
- una provvista liquida mensile di 300,00 per 14 mensilità per 5 anni;
- il ricavato della vendita dell’immobile;
- un’automobile e un autocarro di loro proprietà.