I debiti si aggirano attorno ai 650 mila euro
Lo stato di sovraindebitamento dell’uomo che si è rivolto allo Studio Pagano & Partners origina dall’esito negativo dell’attività della sua ditta individuale.
Ditta nata nei primi anni ’90 su iniziativa dello stesso e del padre.
Negli anni l’attività superava le difficoltà proprie del settore edile, realizzando piccoli utili che le permettevano di auto-finanziarsi senza ricorrere al mercato del credito.
Nel 2006 l’uomo decideva quindi di acquistare dai genitori un fabbricato ad uso abitativo e un terreno agricolo con l’obiettivo di realizzare una villa bifamiliare. Per questo contraeva un mutuo edilizio di importo pari a 300.000,00 euro.
L’area dove sorgeva la villa, tuttavia, era ubicata in una zona rurale, quasi priva di servizi e pertanto, poco appetibile commercialmente.
Per tale ragione dopo numerosi tentativi di vendita infruttuosi, l’uomo si trovava costretto a svendere l’immobile al prezzo di costruzione; ovvero senza conseguire alcun utile, ma anzi maturando elevati interessi con la banca mutuante.
A peggiorare le già precarie condizioni economiche, il cliente dello studio veniva coinvolto in un procedimento civile di risarcimento danni, instaurato nei confronti della ditta per difetti di costruzione di un immobile.
Il giudizio si concludeva con una sentenza di condanna di risarcimento danni nei suoi confronti.
Nel 2009,conseguentemente, la parte vittoriosa azionava una procedura esecutiva immobiliare che portava alla vendita dell’unico bene immobile dell’uomo del valore di 360.000,00 euro aggiudicato in asta a 157.500,00 euro.
Su questo immobile gravavano dei mutui; nel 2015 in sede di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita all’asta, venivano comunque soddisfatte le pretese creditorie delle parti coinvolte.
Nelle more l’uomo decideva di chiudere la propria attività imprenditoriale rimanendo però gravato dalle insolvenze perpetrate nel corso degli anni con la sua attività. Dal 2016 svolge l’attività di agente di commercio.
Alle vicende civilistiche si sommavano purtroppo anche le vicende penali, che lo vedevano coinvolto per il reato di violazione di domicilio, perpetrato in danno della ex compagna. Il procedimento si concludeva la condanna dell’uomo al risarcimento dei danni nei confronti della ex compagna (costituita parte civile).
Ad oggi pende l’appello avverso questa sentenza di condanna.
Ulteriori vicende giudiziarie interessano ancor oggi l’uomo, da ultimo citato dalla madre per la corresponsione di tutte le spese dalla stessa sostenute per le spese funebri del marito, per la pratica successoria ereditaria, per l’imposta di successione versata all’Agenzia delle Entrate nonché per la richiesta di una somma a titolo di assegno alimentare stante il proprio stato di indigenza.
Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
Un monte debitorio complessivo di circa 650.000,00 euro, mette a disposizione dei creditori:
1) un ricovero attrezzi/magazzino;
2) la quota ereditaria composta da varie quote di immobili;
3) una provvista liquida mensile 200,00 euro per un periodo minimo di 5 anni.