Ecco la sentenza che apre la liquidazione controllata.
Questa storia debitoria riguarda una donna che, oltre vent’anni fa, decideva di costituire una snc con una socia nel settore della commercializzazione al minuto e all’ingrosso di prodotti finiti, semilavorati o materie prime di varia natura.
Fin da subito, purtroppo l’attività aveva qualche difficoltà e solo pochi anni dopo, per la non positiva situazione economica, veniva aggiunta una falegnameria tra i propri reparti di lavoro, per cercare di sollevare il fatturato.
Tuttavia, il reparto non recava all’impresa i frutti sperati, ma anzi provocava un aumento dei debiti, in quanto il responsabile del settore – pur dichiarandosi profondo conoscitore della professione e promettendo grossi guadagni – affermava che i clienti non volevano pagare le prestazioni e allo stesso tempo nascondeva e si appropriava dei proventi del lavoro.
Per questo le socie decidevano dopo poco tempo di chiudere il reparto falegnameria, vendendo i macchinari per poter corrispondere il TFR ai dipendenti.
Per onorare i debiti accumulati attivavano inoltre alcuni piani di rateizzazione che non riuscivano purtroppo a portare a termine per mancanza di denaro.
Nel 2011, l’attività veniva trasformata in società unipersonale, chiusa poi inesorabilmente nel 2021.
La donna ad oggi percepisce unicamente uno stipendio quale presidente del consiglio di amministrazione di una srl avente come attività la fabbricazione di materie plastiche.
I debiti accumulati negli anni sono esorbitanti: oltre un milione di euro di cui circa 930mila euro di debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione e il resto con finanziarie, banche e INPS.
La donna decide di porre fine a questa disastrosa situazione e per questo decide di rivolgersi all’Avv. Monica Pagano.
A fronte della situazione descritta si opta per una delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi: la liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII.
La Liquidazione controllata del sovraindebitato
Il Codice della crisi riserva la procedura di liquidazione controllata a specifiche categorie. Si tratta del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e della start up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
Sostanzialmente si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata che si instaura con ricorso al tribunale competente.
Può essere promossa:
• dal debitore, ammesso direttamente alla procedura controllata, o per conversione in tutti i casi di risoluzione o revoca della procedura di sovraindebitamento;
• dai creditori, che possono attivare la procedura direttamente anche in pendenza di procedure esecutive individuali, o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento;
• dal PM, direttamente quando l’insolvenza riguarda un imprenditore minore o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento.
Se è lo stesso debitore ad avviare la procedura deve essere assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi. Esso predispone una relazione che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione inerente al debitore. La relazione contiene un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria che ha condotto alla crisi o all’insolvenza.
Se il creditore propone domanda nei confronti di un debitore persona fisica, il giudice nega l’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.
Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura. E’ fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal tribunale.
Con la sentenza di apertura del procedimento il Giudice nomina il liquidatore, che generalmente è l’OCC che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda o, in caso di giustificati motivi, lo sceglie nell’elenco dei gestori della crisi.
Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.
L’apertura della procedura comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore.
Con la chiusura del procedimento di liquidazione controllata, il debitore ottiene di diritto l’esdebitazione.
Qualora la procedura non si sia chiusa entro i tre anni dalla sua apertura, l’esdebitazione può essere pronunciata dal tribunale dietro domanda del debitore.
A disposizione dei creditori la cliente dello Studio Pagano & Partners mette, secondo le sue possibilità:
– i redditi da lavoro futuri tenuto conto delle spese necessarie al suo sostentamento per la durata di 3 anni
Il totale attivo è di circa € 25mila a fronte di un debito di oltre 1 milione di euro.
A conclusione della procedura di liquidazione, se avrà rispettato quanto disposto dal Tribunale di Venezia, la donna beneficerà dell’esdebitazione liberandosi dal residuo del debito.
Un risultato ampiamente sperato che le permetterà di iniziare una nuova vita!
In allegato il provvedimento.