Studio Legale Pagano & Partners

Un importante provvedimento del Tribunale di Varese in materia di sovraindebitamento

Avviata l’azione esecutiva da parte della banca la casa dei clienti dello studio è andata all’asta

È dello scorso 20 Aprile il decreto del Tribunale di Varese, ottenuto dagli Avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini, con il quale il Giudice ha aperto la procedura di liquidazione dei beni accogliendo la domanda depositata nell’interesse dei clienti.

 

I clienti si sono infatti rivolti allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Il caso è degno di nota per molteplici aspetti: da una parte lo Studio Pagano è intervenuto in itinere, essendo già – allorquando i clienti si sono rivolti allo Studio – l’immobile stato venduto all’asta e dall’altra in una prima fase l’OCC riteneva di non esprimere parere favorevole all’apertura della procedura liquidatoria, contrariamente a quanto ritenuto dagli Avv.ti Pagano e Marini.

Il risultato ottenuto è ottimo, infatti, da un debito di partenza di ben € 150.000,00 si è arrivati a destinare alla procedura, che avrà la durata di 4 anni soltanto

  • il ricavato della vendita forzata dell’immobile (pari ad € 54.000,00);
  • una provvista di € 200,00 al mese per 4 anni;
  • una provvista di € 100,00 per i primi 2 anni.

Ma vi è di più. Il Tribunale ha anche statuito l’accesso alla definizione agevolata dei debiti (stralcio fiscale) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, stralciando d’ufficio 9 cartelle al di sotto dei mille euro (si è passati da un debito di circa € 11.000,00 a circa € 3.800,00).


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