La società difesa dall’Avv. Monica Pagano ottiene le restituzione di circa € 91.000,00 oltre interessi.
Con sentenza dello scorso Luglio, il Tribunale di Bolzano ha accolto la domanda della società attrice difesa dallo Studio Pagano & Partners per l’accertamento della pattuizione e applicazione di tassi usurari su rapporti bancari della cliente, precisamente su 3 contratti di mutuo (un ipotecario e due fondiari). Il Giudice, in corso di causa, ha anche accolto la richiesta istruttoria attorea nominando un Consulente Tecnico d’Ufficio che ha redatto l’elaborato peritale sui rapporti intrattenuti dalla società con l’istituto di credito accertando le anomalie bancarie ivi presenti.
E’ opportuno puntualizzare che dei tre rapporti bancari oggetto di causa, all’esito del procedimento, il Giudice ha accertato l’usurarietà di un solo contratto di mutuo. Le motivazioni sono degne di nota: la sentenza ribadisce che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte suprema anche il tasso di mora è rilevante ai fini dell’usura e aderendo all’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, sostiene la rilevanza della maggiorazione del TEGM del 2,1% nell’accertamento dell’usurarietà.
Specificamente, dunque il Giudice ha ritenuto di uniformarsi al suddetto orientamento della propria Corte d’Appello e conseguentemente ha stabilito che il tasso soglia rispetto al quale va valutato il carattere usuraio degli interessi moratori stabiliti nel mutuo è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti.
Posto dunque che il tasso soglia usura, a parere del Giudice, va aumentato del 2,1% per il tasso di mora e il tasso concreto degli altri due rapporti bancari non ha superato tale soglia, il Giudice ne ha escluso l’usurarietà.
Ancora, per quanto concerne la consequenziale gratuità del mutuo usuraio (ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c.) il Giudice dissente da quell’orientamento secondo il quale l’art. 1815, comma 2 c.c. non sarebbe applicabile agli interessi moratori usurari non comprendendo perché il richiamo gli interessi usurari debba limitarsi ai soli interessi corrispettivi, come se quelli moratori fossero immuni dal giudizio di usura. Sostiene pertanto che sia preferibile il principio secondo cui la sanzione di non debenza degli interessi riguardi ogni fenomeno di usura.
L’esito del procedimento è comunque favorevole per la cliente infatti la sentenza ha accertato l’usurarietà di un contratto di mutuo (rectius rinegoziazione) e quindi la gratuità dello stesso ai sensi dell’art. 1815, 2 comma c.c. Conseguentemente ha stabilito la corretta rimodulazione del piano di ammortamento e condannato la banca a restituire all’attrice, a titolo di interessi indebitamente percepiti, l’importo di € 90.461,58 oltre interessi dalla domanda.
Un grande successo in materia bancaria!
Trovate il provvedimento in allegato.