Una sentenza di rigetto e condanna da approfondire.
Nel caso in esame, la società attrice conveniva in giudizio un istituto di credito, deducendo anomalie in relazione ad un contratto di conto corrente e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In particolare, parte attrice – che aveva stipulato negli anni ’90 il contratto – lamentando l’illegittima applicazione degli interessi ante Delibera 2000, deduceva la violazione della L. 108/96 per aver la banca applicato in corso di rapporto tassi usurari. Lamentava altresì l’indeterminatezza della pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Chiedeva al Giudice, quindi, di accertare l’applicazione di interessi usurari, di pronunciarsi sull’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, di verificare la nullità della CMS, rideterminare il dare e avere fra le parti ordinando il ricalcolo senza anatocismo, con esclusione del conteggio degli interessi e del tasso ultralegale della CMS, della valuta.
L’istituto di credito costituitosi in giudizio impugnava e contestava tutto quanto dedotto chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Brescia, con una discutibile sentenza, non accoglie le richieste della società attrice.
E’ opportuno soffermarsi in particolare su due argomenti:
PATTUIZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
La società chiedeva l’accertamento della regolare pattuizione della clausola di massimo scoperto addebitata dalla banca in assenza di una pattuizione.
Il Giudice riteneva tuttavia determinata la pattuizione della CMS nel contratto di conto corrente, il quale prevedeva di addebitare una percentuale pari allo 0,250% oltre il limite dei fidi senza indicare la base di calcolo e la periodicità, essenziali per rendere determinata la clausola ai sensi dell’art. 1346 c.c.
Ma vi è di più. L’ illegittimità/indeterminatezza della clausola era stata anche accertata in sede di CTU dal perito nominato.
Stante l’orientamento pacifico in giurisprudenza in tema di pattuizione della commissione di massimo scoperto la quale deve contenere tre elementi essenziali per ritenerla determinata (base di calcolo, periodicità e aliquota) (ex multis Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000) il Giudice doveva pronunciarsi positivamente ritenendo un diritto del correntista a vedersi riconosciuta tale nullità.
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
In punto di anatocismo il giudice non teneva conto dell’art. 7 della Delibera CICR del 09.02.2020 che prevede la comunicazione al cliente dell’adeguamento alle nuove modalità di capitalizzazione – che deve essere comunicato alla clientela, mediante l’estratto conto e/o con qualsiasi documento che rispecchi la comunicazione diretta al correntista – ritenendo valido il documento depositato dalla banca, impersonale e non diretto al correntista, inserito nel foglio inserzioni.
Il Giudice di prime cure avrebbe ben dovuto dichiarare il mancato adeguamento della banca alla nuova capitalizzazione per difetto della prova relativa alla comunicazione del nuovo adeguamento, ritenendo quindi inefficaci gli interessi anatocistici addebitati.
Sul punto, di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza 2769/2019 del 30.10.2019 ha osservato e chiarito che l’anatocismo per i contratti precedenti al 22 aprile 2000 è efficace solo in presenza di specifica pattuizione: se prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 09/02/2000 la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l’adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (…) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (…) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l’operata variazione contrattuale (…) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all’intera durata del rapporto.
Ancora più di recente la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 17 Febbraio 2020, n. 3861 – Pres. De Chiara, Rel. Caiazzo ha sancito stante la declaratoria d’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 pronunciata dalla Corte costituzionale n. 425/2000, alle clausole produttive di interessi anatocistici inserite in contratti anteriori alla delibera del CICR del 09 febbraio 2000, alla cui entrata in vigore il medesimo articolo ne limitava l’efficacia con successivo obbligo di adeguamento secondo le modalità ivi previste, deve ritenersi escluso il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’art. 7, comma 2, della medesima delibera.
Nessuna specifica pattuizione della nuova modalità di capitalizzazione era stata sottoscritta dalla società attrice.
Si ritiene, anche alla luce di quanto argomentato, che la sentenza sia errata in più punti e vada riformata dalla Corte d’Appello infatti è già stato dato mandato al nostro Studio per provvedere alle contestazioni nel secondo grado di giudizio.