Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Brescia – il giudice accoglie l’istanza di rimessione in istruttoria di parte attrice.

Ad agosto 2014 parte attrice, mediante apposito atto di citazione, contestava alla Banca convenuta la presenza di irregolarità ed anomalie bancarie nei rapporti intrattenuti con la stessa.

Alla luce di quanto appena esposto l’attore – con specifico riferimento ad un rapporto di conto corrente – avanzava la seguente richiesta: “Accertare e dichiarare l’inesistenza e/o nullità della lettera di apertura di c/c per violazione della legge 1/1991 e degli articoli 1325, 1326, 1360, 1418 c.c., per violazione dell’arti 117 T.U.B. e,…; Accertare e dichiarare l’applicazione di interessi usurari…; Accertare e dichiarare la pattuizione di un tasso usurario ex art. 1815 c.c… e quindi tutti gli interessi pagati andranno restituiti; Accertare il saldo effettivo del c/c; Pronunciarsi sull’illegittimità dell’applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi…; Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s…; Dichiarare nulle ed inefficaci le variazioni in corso di rapporto non concordate/comunicate…; Rettificare… l’effettivo saldo del conto corrente…”.

L’Istituto di Credito si costitutiva quindi in giudizio chiedendo, nel caso di specie, il rigetto delle richieste attoree. A seguito del deposito delle memorie, l’organo giudicante, riteneva matura la causa per la decisione e non necessaria la CTU, rinviando conseguentemente la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies.

Alla stregua di quanto appena esposto, la difesa, nella persona dell’Avv. Monica Pagano, ritenendo che l’ordinanza in questione si limitava a prendere in considerazione solo le proteste di parte convenuta, e non quelle dell’attrice, depositava istanza di revoca ex art. 177 cpc dell’ordinanza resa, chiedendo, altresì, che venisse disposta la prosecuzione del procedimento con la conseguente nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio.

Le ragioni di tale azione, sono da ravvisarsi nelle seguenti motivazioni:

  1. Innanzitutto, il Giudice, secondo la difesa, non può non tenere in considerazione l’assenza di sottoscrizione, da parte della banca, nel contratto di apertura di c/c nel luglio 2000 oggetto della controversia.Si precisa, documento consegnato dalla Banca in sede di richiesta ex art. 119 TUB.

In tal senso occorre sottolineare ciò che viene sancito dall’art. 117 TUB: “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Ai sensi dell’art 1284 c.c. e 117 TUBin caso di mancanza della forma scritta, il cliente può agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e delle spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore”.

  1. Dalle risultanze peritali, emerge chiaramente che la Banca ha applicato una commissione di massimo scoperto del tutto imprecisa. Infatti, da un’analisi accurata, emerge chiaramente che nel contratto sono indicati due coefficienti, senza indicare, però, alcuna somma sulla quale verrà applicata, né criteri di periodicità, né la base di calcolo.

Secondo giurisprudenza, affinché la CMS possa considerarsi valida, deve riportare i requisiti della determinatezza o determinabilità (Trib. di Monza 22.11.2011, Trib. di Piacenza 12.04.2011 n.309, Trib. di Novara 16.07.2010 n.774, Trib. di Parma 23.3.2010, Trib. di Teramo 18.01.2010 n.84…). A ciò, si deve aggiunge che il contratto di affidamento del 31.06.2006 contiene una CMS pari al 0,60% per utilizzi entro/ed oltre i limiti del fido. Tale previsione, però, secondo la Suprema Corte di Cassazione – 18.01.2006 n. 870 (in cui la CMS veniva definita quale: “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntistaindipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma”) è affetta da nullità.

  1. Con apposita perizia, l’attrice ha dimostrato, altresì, la presenza del reato di usura. Anche in questo caso, risulta opportuno l’intervento del CTU al fine di verificare se, in corso di rapporto, la convenuta abbia agito in pieno rispetto della legge e di quanto stabilito nelle Istruzioni diramate dalla Banca d’Italia.
  2. Risulta, inoltre, che la Banca abbia applicato il c.d. “anatocismo”, nonostante l’apposita abrogazione dettata dalla legge 147/13 (che vieta espressamente la capitalizzazione periodica degli interessi).
  3. Risulta quindi necessario disporre la CTU contabile, al fine di accertare o smentire la presenza di usura, anatocismo, l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, la CMS ed eventuali spese illegittimamente addebitate senza specifica previsione. A tal fine, occorre sottolineare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5091/2016, la quale sancisce espressamente: “ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega, non la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza”.

A seguito dunque di istanza di revoca, il Giudice, ritenendo pertinenti e fondate le richieste di parte attrice, accoglie l’istanza di parte attrice e più precisamente: “revoca il provvedimento del G.I. del 17.12.2015”.

 Dott.ssa Irene Giorgi                                                                                       Avv. Monica Pagano


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