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Un’agevolazione importante: il Superbonus 110%. Chiarimenti e possibili proroghe

Secondo la normativa, quando si parla di Superbonus bisogna guardare, sostanzialmente, a questi riferimenti normativi:

– l’art. 119  e l’art. 121 (rispettivamente su agevolazione e su opzione tra fruizione diretta, sconto in fattura e cessione del credito d’imposta) del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 126/2020 (Decreto Agosto) corretto con comunicato del 22.10.2020 e successivamente modificato dall’art. 1,comma 66 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

– il D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);

– i Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 6.8.2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” e “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”;

– il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 283847 dell’8.8.2020 “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;

– il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 326047/2020 del 12.10.2020 “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”;

– i numerosi atti emessi dell’Agenzia delle Entrate;

– la Guida sul Superbonus emessa a fini divulgativi dall’AE e le FAQ pubblicate dai vari enti (AE, ENEA e MEF);

– e ancora i preesistenti atti normativi e di prassi in fatto di detrazioni fiscali per i lavori in casa.

 

In questo mare magnum è dal Decreto Rilancio che gli operatori del settore immobiliare (e anche condominiale) hanno rivolto la loro attenzione al Superbonus.

 

Il Superbonus è un’agevolazione che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per degli interventi specifici

  • in ambito di efficienza energetica,
  • di interventi antisismici,
  • di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Si ha diritto, poi, ad ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

La detrazione di imposta lorda è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Al posto della fruizione diretta della detrazione si può optare per lo sconto praticato dai fornitori o per la cessione del credito.

Quest’ultima può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni con 2 o più unità,
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento,
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
  • istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo,
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

Gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville e abitazioni di lusso) e A9 (castelli e palazzi di grande pregio artistico) sono esclusi dall’agevolazione.

 

La legge specifica che coloro che non hanno sufficienti redditi da far valere in detrazione non possono effettuare la detrazione. È però possibile fruire delle modalità dello sconto e della cessione del credito.

“Presupposto per accedere alla detrazione fiscale del 110% è il possesso di redditi imponibili in Italia, aspetto che merita opportune valutazioni in relazione alla possibilità o meno di beneficiarne per i soggetti residenti all’estero.”
(informazionefiscale.it del 29/01/2021)

La detrazione del Superbonus è ammessa sulle pertinenze, sia per i lavori sulle parti comuni (anche per i proprietari di soli box), che per i lavori sugli edifici unifamiliari o sulle unità funzionalmente indipendenti e con accesso esterno.

 

Nessuna delle norme che disciplinano il Superbonus prevedono limitazioni di responsabilità dell’impresa a fronte dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito.

In generale è possibile affermare che è nella facoltà del committente agire per chiedere il risarcimento del danno contro l’impresa che ha eseguito lavori rientranti nel Superbonus anche se questa ha optato per lo sconto in fattura, totale o parziale, rispetto al corrispettivo pattuito.

Per usufruire del Superbonus è necessario che dall’intervento eseguito (o dal loro insieme) consegua “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o quantomeno il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.

Se al termine delle opere non è possibile giungere al doppio salto di classe energetica e quindi alla possibilità di fruire delle detrazioni allora la responsabilità andrà a chi ha progettato l’opera.

Non è da escludersi, se il soggetto è diverso, anche una concorrente responsabilità di chi ha diretto i lavori.
La casistica può essere varia.

Gli edifici senza riscaldamento non sono ammessi al Superbonus, come affermato dall’AE. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

 

La Legge di Bilancio ha previsto che il Superbonus varrà fino al 30 giugno 2022 ma se a quella data sono stati completati il 60% dei lavori connessi al beneficio fiscale è esteso fino al 31 dicembre 2022.

Probabilmente ci sarà una proroga fino al 2023. È quanto emerge dalla Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ovvero dal Recovery Plan nazionale che l’Italia dovrà presentare entro fine aprile all’UE per ricevere i fondi previsti dal Next generation EU destinati a finanziare la ripresa economica nel triennio 2021-2023.

 

Per saperne di più segnaliamo questo aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate.