Studio Legale Pagano & Partners

Primo successo in forza del Codice della Crisi

Il tribunale di Brescia dispone l’apertura della liquidazione controllata per un cliente dello studio legale Pagano&Partners

Un nuovo traguardo per gli avvocati Monica Pagano e Matteo Marini. Aperta la procedura di liquidazione controllata per un cliente dello studio legale Pagano&Partners.

L’uomo – celibe e senza figli – è dipendente dal 2020 a tempo indeterminato come ausiliario in un ospedale.

Vive con i genitori e il suo stato di sovraindebitamento origina dall’esito infruttuoso dell’attività precedentemente svolta. Il cliente era agente di commercio nel campo della cosmesi, attività intrapresa a febbraio 1999 e cancellata a dicembre 2019.

Per alcuni anni l’attività esercitata non ha quasi prodotto utili. Complici gli strascichi della crisi economica del 2007/2008, sino ad attestarsi completamente ad un introito di circa € 300,00 mensili, decisamente insufficiente a soddisfare persino i bisogni primari. Da ciò è derivata la difficoltà a versare i contributi e le imposte, che costituiscono la quasi totalità dell’esposizione debitoria.

Il suo debito più importante infatti è quello  con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che supera i 95mila euro, accumulato in un arco temporale di 15 anni.

Il monte debitorio totale ammonta a circa 120mila euro.

A fronte della situazione descritta, gli avvocati Monica Pagano e Matteo Marini valutano la possibilità di avvalersi degli istituti di cui al Codice della Crisi in materia di sovraindebitamento, optando per una liquidazione controllata del sovraindebitato.

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La Liquidazione controllata del sovraindebitato

Il Codice della crisi riserva la procedura di liquidazione controllata a specifiche categorie. Si tratta del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e della start up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

Sostanzialmente si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata che si instaura con ricorso al tribunale competente.

Può essere promossa:

  • dal debitore, che può essere ammesso direttamente alla procedura controllata, o per conversione in tutti i casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata risolta o revocata;
  • dai creditori, che possono attivare la procedura direttamente anche in pendenza di procedure esecutive individuali, o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento;
  • dal PM, direttamente quando l’insolvenza riguarda un imprenditore minore o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento.

Se è lo stesso debitore ad avviare la procedura deve essere assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi. Esso predispone una relazione che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione inerente al debitore. La relazione contiene un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria che ha condotto alla crisi o all’insolvenza.

Se il creditore propone domanda nei confronti di un debitore persona fisica, il giudice nega l’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.

Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura, fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal tribunale.

Con la sentenza di apertura del procedimento il Giudice nomina il liquidatore, che generalmente è l’OCC che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda o, in caso di giustificati motivi, lo sceglie nell’elenco dei gestori della crisi.

Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.

L’apertura della procedura comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore.

Con la chiusura del procedimento di liquidazione controllata, il debitore ottiene di diritto l’esdebitazione.

Qualora la procedura non si sia chiusa entro i tre anni dalla sua apertura, l’esdebitazione può essere pronunciata dal tribunale dietro domanda del debitore.

 

Il piano di Liquidazione controllata che il cliente dello Studio Pagano & Partners intende proporre, è così strutturato:

  • durata minima 4 anni;
  • conferimento in procedura del ricavato della vendita dell’auto;
  • conferimento in procedura di una provvista mensile di circa € 350,00 per 4 anni;
  • altre somme giacenti sul conto corrente nonché somme pignorate da vari creditori.

 

TOTALE ATTIVO: circa € 40mila

L’uomo non ha ulteriori beni mobili e immobili da conferire in procedura.

 

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