Una serie di eventi hanno travolto la sua stabilità economica fino al sovraindebitamento
L’uomo ad oggi ha una casa in locazione, è celibe ma ha avuto in passato una relazione dalla quale ha avuto una figlia, ancora minorenne.
Lavorativamente è assunto con contratto a tempo indeterminato dal 2017 presso una S.r.l. e svolge l’attività di barman.
Le sue problematiche economiche derivano da un licenziamento per giusta causa oggettiva subito nel 2015 per un esubero di personale della ditta.
Su consiglio del suo legale l’uomo infatti impugnava il licenziamento, vincendo il primo grado di giudizio.
Tuttavia, la ditta proponeva appello avverso la sentenza e l’uomo si vedeva costretto a restituire la somma all’epoca incassata, oltre a dover far fronte a tutte le spese e oneri di causa: una somma che ammontava, al secondo grado di giudizio, ad oltre 45.000,00.
Subito dopo questa pronuncia, peraltro, il suo avvocato rinunciava al mandato chiedendo la corresponsione degli onorari.
L’uomo non riusciva, suo malgrado, a far fronte a tutti i pagamenti e l’avvocato gli pignorava una percentuale dello stipendio presso l’attuale datore di lavoro.
L’opposizione presentata con un nuovo legale veniva purtroppo rigettata, con ulteriore aggravio di spese a suo carico.
L’emergenza sanitaria COVID – 19 lo costringeva da ultimo a una drastica riduzione dell’orario lavorativo culminata poi con la cassa integrazione.
Tutta questa situazione inevitabilmente lo portava a vendere le sue moto e la sua auto e a chiedere nuovi finanziamenti, quindi il suo indebitamento iniziava a diventare sovraindebitamento.
L’esposizione debitoria, pari ad oltre 148.000,00 euro annovera tra i creditori principali le banche, le finanziarie e gli avvocati.
Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
Viene messo a disposizione dei creditori, nella procedura della durata di 4 anni:
- una provvista liquida mensile di € 250,00;
- € 300,00 ossia il valore proveniente dalla vendita dell’autovettura che avverrà solo al termine della procedura, in quanto il mezzo di trasporto è necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- TFR che maturerà sino alla chiusura della procedura.