Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Vicenza: una coppia indebitatisi per l’esito infruttuoso della loro attività economica beneficia della legge sul sovraindebitamento

Ecco i decreti di apertura della procedura liquidatoria

La coppia convive e non ha figli. Il sovraindebitamento è comune ad entrambi e origina dall’insuccesso imprenditoriale di una s.a.s. nata nel 2015 avente ad oggetto la somministrazione di corsi di formazione e di lingue.

Il progetto imprenditoriale si basava su uno studio di fattibilità che prevedeva un investimento iniziale di circa € 100.000. Le spese relative all’investimento iniziale sarebbero state recuperate attraverso una pratica di finanza agevolata presso una nota confederazione.

Veniva quindi richiesto e ottenuto dalla donna il mutuo chirografario garantito dal compagno assunto con contratto a tempo indeterminato.

Seguiva la richiesta di altro finanziamento qualche mese dopo, per l’acquisto di pc e attrezzatura relativa all’insegnamento nonché per il pagamento del canone di locazione dei locali.

Intanto lo studio di fattibilità del progetto si dimostrava sovrastimato e la confederazione, nel marzo 2016, si dichiarava disponibile ad erogare meno della metà dei costi sostenuti.

Nel febbraio del 2017, le lungaggini della pratica convincevano la coppia a rinunciarvi.

Le somme residue inizialmente stimate furono reperite nel novembre 2016 attraverso un ulteriore finanziamento e nel marzo del 2017, attraverso un altro mutuo chirografario.

La società tuttavia non produceva utili.

Nell’ottobre del 2017 la coppia decideva di costituire una s.r.l.s. con un terzo socio nei confronti del quale tuttavia presentava in seguito querela presso i carabinieri ed esposto presso la Guardia di Finanza.

Tale società nasceva come agenzia viaggi specializzata in viaggi di studio: tale attività era propria anche della s.a.s. ma modificare l’oggetto sociale della società era più costoso che fondarne una nuova.

Venivano quindi ceduti beni e strumenti dalla s.a.s. alla s.r.l.s. A quest’ultima veniva concesso un finanziamento di cui l’uomo e la donna si firmavano fideiussori.

Le iniziative imprenditoriali si rivelavano tuttavia infruttuose ed entrambe le società venivano cancellate.

La coppia, quindi, esasperata dai debiti, decideva di rivolgersi allo Studio Pagano & Partners.

I debiti contratti sono tutti inerenti al progetto imprenditoriale intrapreso e riguardano:

  • canoni di locazione impagati;
  • retribuzioni arretrate di collaboratori e lavoratori subordinati, fornitori;
  • i finanziamenti.

Lei si è indebitata per circa € 380.000,00; lui per circa € 135.000,00

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

La proposta liquidatoria prevede che la donna metta a disposizione dei creditori:

  1. una provvista mensile, al netto delle spese necessarie al proprio sostentamento, qualora dovesse trovare occupazione (è insegnante precaria);
  2. il Fondo Pensione, nell’importo quantificato dal Liquidatore;
  3. qualunque finanza futura dovesse entrare nel proprio patrimonio, escluse le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

La proposta liquidatoria prevede che l’uomo metta a disposizione dei creditori:

  1. una provvista mensile, al netto delle spese necessarie al proprio sostentamento, che il Liquidatore vorrà quantificare alla luce dello stato occupazionale della compagna;
  2. il Fondo Pensione, nell’importo quantificato dal Liquidatore;
  3. qualunque finanza futura dovesse entrare nel proprio patrimonio, escluse le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Un ottimo risultato che farà intraprendere alla coppia un nuovo progetto finalizzato a liberarsi definitivamente da tutti i debiti contratti.


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